Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, non serve il parere del revisore sulla proposta

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24 Gennaio 2020
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di Patrizia Ruffini

La sentenza del Tar Sicilia n. 2367/2019 Non è necessaria l’apposizione del parere dell’organo di revisione sulla «proposta» di deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale; diversamente da quanto disciplinato per il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e il bilancio consolidato, che necessitano invece del parere o della relazione dei revisori sulla «proposta» di deliberazione formulata dall’ufficio. A far emergere questa distinzione utile a revisori, funzionari e amministratori è il Tar per la Sicilia (sentenza n. 2367/2019). Il caso Alcuni consiglieri hanno portato un Comune siciliano in tribunale per l’annullamento del provvedimento di approvazione del piano di riequilibrio per vari motivi fra i quali la circostanza che il parere dell’organo di revisione, a corredo della proposta di deliberazione sull’approvazione del piano di riequilibrio, non è stato consegnato, né messo a disposizione dei consiglieri comunali nei termini previsti dal regolamento comunale (ossia nei tre giorni precedenti la seduta), ma il giorno stesso della trattazione consiliare dell’atto. La decisione È pacifico, affermano i giudici, che l’adozione del piano di riequilibrio da parte dell’organo consiliare, così come avviene per il bilancio di previsione e per il rendiconto della gestione, debba avvenire non solo sulla base della proposta di deliberazione corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile, ma anche sulla base del parere reso dall’organo di revisione dell’ente locale, il quale deve costituire parte integrante e sostanziale delle relative determinazioni. Il testo unico degli enti locali differenzia però, diverse fattispecie. E prevede espressamente, all’articolo 239, le ipotesi nelle quali il parere o la relazione debbano essere resi sulla “proposta” di deliberazione formulata dall’ufficio: ciò accade sia con riferimento al bilancio di previsione (comma 1 lettera a, n. 1), sia con riferimento al rendiconto della gestione (comma 1 lettera d) ed al bilancio consolidato (comma 1 lettera d-bis). Diversamente, l’articolo 243-bis al comma 5 stabilisce che «il consiglio dell’ente locale delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario» e non prescrive che il relativo parere debba essere apposto sulla relativa proposta, la quale costituisce l’unico atto che con i propri allegati deve essere messo a disposizione dei consiglieri. I giudici, esaminando gli ulteriori punti del ricorso, evidenziano poi che pure volendo accogliere la soluzione secondo cui anche il parere debba essere messo a disposizione dei consiglieri, mancano da parte dei consiglieri che hanno portato il Comune in giudizio censure sostanziali al piano. Inoltre, gli stessi non hanno esternato l’esigenza di maggiori approfondimenti attraverso l’esame del parere reso dall’organo di revisione messo a disposizione il giorno stesso della seduta. In questo senso, dunque, non si può ritenere che l’acquisizione del parere nel giorno stesso della seduta consiliare abbia inciso su un possibile diverso esito, per cui il ricorso è stato rigettato.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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