Piano di riequilibrio – Creditori, par condicio

ItaliaOggi
19 Aprile 2018
Modifica zoom
100%
di 

In ipotesi di mancata iscrizione, nel piano di riequilibrio finanziario, dell’intera massa passiva, può esserci il rischio concreto di procedimenti irrimediabilmente lesivi dei diritti di parte dei creditori. Una problematica spinosa e ricorrente, su cui è opportuno fare il punto.

Premessa
Il dl 174/2012, ha introdotto l’art. 243 bis del Tuel prevedendo l’istituto del riequilibrio finanziario, al fine di consentire agli enti locali strutturalmente deficitari di adottare per tempo i correttivi necessari a prevenire il dissesto. Il ricorso alla procedura di riequilibrio richiede, pertanto, una quantità di risorse che consenta la copertura del disavanzo. Quando questa quantità non è realizzabile, i piani di riequilibrio sono fittizi, recando parziale iscrizione della massa passiva e/o entrate non veritiere. Il riscontro dei conseguenti effetti deleteri ha determinato, attraverso l’art. 1, comma 888, della legge 205/2017 (di inserimento del comma 5 bis dell’art. 243 bis del Tuel), l’ampliamento della durata dei piani di riequilibrio in rapporto all’entità del disavanzo (durata precedente: massimo dieci anni; durata attuale: massimo venti anni). Nondimeno, bisogna fare i conti con la possibilità di nuovi piani comunque irregolari, poste anzitutto le valutazioni di carattere politico che possono opporsi alla necessaria durata. Il danno per i creditori derivante dai piani di riequilibrio irregolari. L’irregolare stesura del piano di cui si è detto è di regola dovuta ad insufficienza di risorse acquisibili nel relativo arco temporale e rivela, in tal modo, la volontà dell’Ente di non fare emergere lo stato di dissesto o la necessità di una durata più lunga nell’ambito delle quattro opzioni consentite dal comma 5 bis dell’art. 243 bis del Tuel. In tale contesto, l’eventuale richiesta di accesso agli atti di un creditore potrebbe far ritenere opportuno il pagamento dell’intero debito relativo, a scapito pertanto della complessiva disponibilità residua di liquidità per gli altri creditori. E si tratta chiaramente di un’ipotesi che nulla toglie alla possibilità di una preesistente gestione dei pagamenti non proporzionale all’insufficiente liquidità, ma integrale nei confronti di parte dei creditori, fermo restando il possibile aggravio del mancato rispetto della cronologia. Trattandosi ovviamente di una dinamica che può esserci prima dell’eventuale bocciatura del piano da parte della Corte dei conti, e/o prima delle operazioni conseguenti allo stato di dissesto, ne deriva un danno irrimediabile per una parte dei creditori.

La necessità di misure idonee
Tutto ciò dimostra la necessità che non ci sia la seguente invalidità procedimentale originaria: la mancanza dell’elenco dei creditori nella deliberazione consiliare di approvazione del piano (elenco ovviamente specificante le relative somme ed i tempi di pagamento, non potendosi, a seguito dell’obbligo di pubblicazione degli atti di impegno e di liquidazione, configurare alcuna violazione della normativa sulla protezione dei dati personali). Se l’organo di controllo interno provvedesse in tal senso, ci sarebbe – principalmente in funzione del conseguente vincolo formale in capo al procedimento di esame stabilito dall’art. 243 quater del Tuel, un deterrente all’approvazione di piani di riequilibrio non riportanti l’intera massa passiva. Invero, la differenza tra un fittizio piano di riequilibrio e il dissesto è data solo dal minor danno di quest’ultimo, posta la garanzia dei criteri di pagamento. Supporto del legislatore. Alla luce dei generali principi dell’attività amministrativa che stanno alla base del criterio della trasparenza, l’elenco di cui si è detto costituisce un obbligo dell’Ente. Ma proprio questo evidenzia la necessità di normativa ordinaria, essendoci altrimenti, alla luce del concreto andamento, problematica affermazione dell’obbligo suddetto (il comma 7 dell’art. 243 bis del Tuel stabilisce la ricognizione dei debiti fuori bilancio, ma è una previsione parziale, dovendo spesso i piani di riequilibrio fare i conti anche con numerose fatture non pagate derivanti da spese impegnate).

 

Rassegna Stampa in collaborazione con Mimesi srl

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento