In ragione di due diversi orientamenti delle Sezioni regionali di controllo, in merito al rimborso delle spese legali degli amministratori comuni, ovvero se tali spese sostenute devono essere prelevate ad invarianza delle spese di funzionamento degli organo politici, oppure se in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell’ente, la Sezione delle Autonomie (deliberazione n.17/2021) ha optato per la quest’ultima ipotesi.
La questione di massima
La Sezione regionale del Veneto (deliberazione n.154/2020), in ragione di una difformità di orientamento tra le sezioni regionali ha deferito la questione di massima alla Sezione delle Autonomie, chiedendo «se il vincolo di invarianza finanziaria posto dall’art. 86, co. 5, del d.lgs. n. 267/2000 vada valutato in relazione alle spese di funzionamento da rapportare al rendiconto relativo al precedente esercizio, oppure in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell’ente».
La disposizione legislativa
La questione nasce dalla corretta interpretazione dell’art. 86, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui «gli enti locali di cui all’articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave».
La norma, pertanto, impone l’invarianza finanziaria sia per le spese sostenute dall’ente per assicurare i propri amministratori contro i rischi derivanti dall’espletamento del loro mandato, sia per il rimborso, in presenza degli specifici presupposti previsti dalla legge, ai propri amministratori delle spese legali sostenute da questi ultimi.
L’orientamento della Sezione delle Autonomie
Secondo i giudici della nomofilachia contabile la norma non consente di individuare uno specifico aggregato al quale fare riferimento per parametrare la clausola di invarianza finanziaria, non prevedendo in modo espresso, inoltre, alcun limite o tetto di spesa, limitandosi a richiamare la necessità dell’invarianza finanziaria. Infatti, mentre l’ente può prevedere e, di conseguenza, inserire in bilancio la spesa per assicurare i propri amministratori, in quanto discendente da una precisa scelta in tal senso, per il rimborso delle spese legali agli amministratori locali, i fattori che danno luogo a tale tipologia di spesa non dipendono da scelte gestionali dell’ente. Quest’ultimo, pertanto, secondo il primo orientamento, potrebbe incidere sull’ammontare delle sole spese di funzionamento procedendo, qualora possibile, alla riduzione di altre voci di spesa afferenti al medesimo aggregato. Il rischio, laddove tale riduzione non fosse possibile, è rappresentato dalla eventualità che l’amministrazione non sia in grado di far fronte alla spesa, esponendosi a tutte le conseguenze che ciò potrebbe comportare anche sul piano della causazione di un danno erariale suscettibile di risarcimento. Pertanto, la Sezione ritiene che, in assenza di un limite normativamente individuato che sostenga la delimitazione dell’invarianza finanziaria ad uno specifico aggregato di spesa, la clausola di invarianza finanziaria imponga alle amministrazioni, nel prevedere una maggiore o nuova spesa, di essere in grado di far fronte a tale spesa con le risorse ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di assicurare un sicuro mantenimento dell’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente.
In conclusione, le spese per assicurare i propri amministratori e per rimborsare, nei casi previsti dalla legge, le loro spese legali possono essere consentite nei limiti in cui trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di una sicura non alterazione dell’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente.
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