Per la rinegoziazione dei mutui Cdp basta una delibera di giunta

ItaliaOggi
4 Ottobre 2019
Modifica zoom
100%

Rinegoziazione mutui Cassa depositi e prestiti, dubbio sulla competenza a deliberare l’adesione. Gli enti locali hanno tempo fi no al 23 ottobre per decidere, come previsto dal dm 30 agosto 2019 (pubblicato in Gazzetta Uffi ciale n. 369/2019), che ha dato attuazione ai commi 961-964 della legge 145/2018. Ma non è chiaro se la competenza sia in capo alle giunte o ai consigli. L’operazione riguarda i soli mutui degli enti locali trasferiti al Mef in attuazione del dl 269/2003 e formalmente gestiti da Cdp, che sono elencati puntualmente dall’allegato A al decreto, dove sono riportate tutte le posizioni per ogni ente debitore. Ad essere potenzialmente coinvolti sono circa 3.200 enti, ma per una quota assai limitata (circa 1,3 miliardi) dello stock di debito in essere. La rinegoziazione deve determinare una riduzione totale delle passività a carico degli enti, ferma restando la data di scadenza. Potranno dunque essere rinegoziati solo i mutui per i quali il tasso di interesse dei nuovi piani di ammortamento risulti inferiore a quello originario. Il piano di ammortamento post rinegoziazione decorrerà dal 1° gennaio 2019 e il debito residuo sarà rimborsato secondo un nuovo piano a tasso fi sso, a rate semestrali costanti posticipate. Poiché alla prima scadenza del 30 giugno 2019 gli enti hanno versato l’importo della rata prevista dal piano originario, entro il 30 novembre la Cassa depositi e prestiti corrisponderà la differenza generata dal minor esborso del nuovo piano. Lo schema di contratto con la Cassa depositi e prestiti è scaricabile al seguente link: http://www.dt.mef.gov.it/it/news/rinegoziazione_mutui.html) che dovrà essere stipulato per perfezionare l’operazione. Si discute su quale sia l’organo competente a formalizzare l’adesione: in generale la competenza sembrerebbe esser e in capo al Consiglio, ma il fatto che non vi sia (a differenza di altre operazioni analoghe) alcun allungamento del periodo di ammortamento potrebbe rendere suffi ciente una delibera di giunta. Il tema non è stato chiarito in modo defi nitivo neppure dal recente webinar organizzato da Ifel in collaborazione con Cdp. Per la stessa ragione, si ritiene che le economie possano essere utilizzate senza vincoli di destinazione anche al di fuori della deroga prevista dall’art. 7, comma 2, del dl 78/2015.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento