Il risultato combinato di queste disposizioni non potrà che determinare conseguenze anche sullo status dei segretari, a partire dall’accelerazione del processo di convenzionamento di questa figura nella gran parte dei piccoli Comuni, oltre che dalla necessità di differenziare le attribuzioni di controllo e garanzia da quelle che sono più intimamente collegate alla gestione e di rafforzare la sua indipendenza.
Il decreto responsabilizza direttamente i segretari nella direzione del controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase successiva allo svolgimento della attività amministrativa; va ricordato che nella fase preventiva questo controllo è rimesso ai pareri tecnici dei singoli dirigenti e a quello del dirigente finanziario. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase successiva si deve dirigere sulle determinazioni, sugli impegni di spesa, sui contratti e non sulle deliberazioni, visto che nel procedimento di loro formazione il segretario interviene già direttamente partecipando alle riunioni dei consigli e delle giunte e avendo in quelle sedi il potere e il dovere di evidenziare i profili di illegittimità. Il segretario viene inoltre responsabilizzato direttamente a garantire la trasmissione delle risultanze di questa forma di controllo interno agli organi di governo, ai dirigenti, ai revisori dei conti e agli organismi di valutazione. Nel rispetto di questi principi, le singole amministrazioni avranno un’ampia autonomia regolamentare, ad esempio per la scelta delle modalità con cui decidere gli atti da controllare e con cui supportare il ruolo del segretario.
Una seconda importante scelta contenuta nel provvedimento è quella di imporre alle singole amministrazioni l’obbligo di garantire comunque uno ruolo specifico del segretario nella «organizzazione del sistema dei controlli interni».
Si deve inoltre segnalare il vincolo che i segretari siano direttamente coinvolti, anche se non con un ruolo di direzione, nel controllo degli equilibri finanziari. Il che sottolinea la crescente funzione di garanzia che il segretario viene a svolgere in tale forma di controllo interno.
Inoltre nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 10mila abitanti, i direttori generali o i segretari sono impegnati a trasmettere, per conto del vertice politico dell’ente, con cadenza semestrale alla Corte dei conti il referto della regolarità della gestione e dell’efficacia e adeguatezza dei sistemi di controllo interno, informando anche il Presidente del Consiglio comunale o provinciale.
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