Il fatto
Un dipendente pubblico stralciato dalla graduatoria finale per la progressione economica, perché in pensione, ha proposto ricorso avverso la decisione dell’Ente pubblico. Il Tribunale di primo grado ha dato ragione al dipendente, sostenendo che la sua partecipazione iniziale alla selezione, fosse sufficiente a radicare il suo diritto a tale progressione, indipendentemente dalle vicende successive del suo rapporto di lavoro al momento dell’approvazione della graduatoria. La Corte di appello, adita dall’ente pubblico, ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di una ragionevole probabilità di essere accolto. La questione, quindi, è giunta in Cassazione, dove l’ente ha lamentato che, nel caso di specie, troverebbero applicazione i medesimi principi previsti dalle procedure di concorso interno, dove i requisiti devono sussistere tanto al momento di avvio della procedura che nel momento della sua conclusione.
Le indicazioni della Cassazione
Per i giudici di Piazza Cavour il ricorso dell’ente pubblico è infondato. Il Contratto collettivo, ha previsto che, i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono a cadenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno. In questo caso gli enti pianificano i passaggi sulla base delle risorse presenti nel fondo, a consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente e, in ragione delle risorse disponibili, individuano il numero di dipendenti che acquisirà la fascia retributiva. Le selezioni avvengono in conformità a criteri oggettivi, che tengono conto dell’esperienza professionale maturata, dei titoli di studio e culturali posseduti, dei percorsi formativi con esame finale e, di altri eventuali criteri, fissati in sede di contrattazione integrativa. La ratio della progressione economica, all’interno della categoria, è quella di: a) compensare la flessibilità d’impiego richiesta ai dipendenti (funzione corrispettiva); b) riconoscere il diverso grado di abilità professionale acquisito progressivamente dai dipendenti nell’esercizio delle funzioni (funzione premiale); c) promuovere miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali (funzione incentivante.). In conclusione, pertanto, l’ente non può inserire un nuovo requisito della permanenza in servizio al momento della graduatoria, non essendo questo stato previsto dalle pari collettive.
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