Per la gestione delle società partecipate obbligo degli enti locali di dotarsi di un sistema informativo

I rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le società partecipate impone, per specifica disposizione legislativa, un software informatico e non l’elaborazione extracontabile con file Excel. Son questi gli avvertimenti indirizzati ad un ente locale dalla Corte dei conti della Lombardia.

8 Febbraio 2021
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I rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le società partecipate impone, per specifica disposizione legislativa, un software informatico e non l’elaborazione extracontabile con file Excel. Son questi gli avvertimenti indirizzati ad un ente locale dalla Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.8/2021).

La verifica

Dalla verifica dei conti di un ente locale è emerso che, il sistema informativo dell’ente locale, non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con gli organismi partecipati. In altri termini, la dotazione del software contabile non è in grado di poter dialogare, anche per ragioni di sicurezza informatica, con i software delle società partecipate. In questo caso l’ente, oltre alle evidenze verificabili nella propria contabilità gestisce le altre informazioni con alcuni file Excel.

Le indicazioni del Collegio contabile

I giudici contabili ripercorrono la normativa sulle società partecipate ed evidenziano come l’art.147-quater del Testo unico degli enti locali al comma 2 ha previsto che “l’amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all’articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”. Grazie a tale sistema informativo, infatti, in sede di monitoraggio periodico sull’andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, l’ente ha la possibilità di indicare adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati “anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente” (art. 147-quater, co. 3).

Da questo punto di vista, pertanto, risulta strategica l’adozione, da parte dell’Ente, di un idoneo sistema informativo, in relazione, ovviamente, ai servizi e alle attività affidate alla società partecipate, che deve riguardare: 1) i rapporti finanziari reciproci tra ente e società; 2) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società; 3) i contratti di servizio; 4) la qualità dei servizi; 5) il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

In questo caso spetterà all’ente locale attivare un sistema informativo efficace finalizzato a rilevare le informazioni di cui sopra.

Rapporti di credito/debito

Altra questione ha riguardato i prospetti di asseverazione di conciliazione dei debiti/crediti tra l’Ente e le società partecipate. Il Collegio contabile ricorda come la Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 2/2016) abbia avuto modo di precisare che, l’asseverazione da parte dell’organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, è sempre necessaria senza previsione di compensi aggiuntivi, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell’Ente socio. In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali o delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell’ente territoriale è tenuto a segnalare tale inadempimento all’organo esecutivo dell’ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. 118/2011).

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