Il Dipartimento della Funzione Pubblica risponde ad alcuni quesiti sul lavoro agile ed in particolare sulla legittimità della corresponsione dei buoni pasto e del compenso forfettario per consumi energetici e telefonici in regime di lavoro agile.
I quesiti posti da un Comune
Un Comune ha chiesto un parere alla Funzione Pubblica se sia possibile riconoscere al personale che rende la propria prestazione in modalità agile il buono pasto e se, inoltre, sia ipotizzabile erogare aggiuntivamente ai medesimi lavoratori, sulla base di un accordo con le rappresentanze sindacali, “… una somma forfettaria pro-capite per ogni giornata lavorativa prestata nel periodo emergenziale, a titolo di rimborso per consumi energetici e telefonici domestici affrontati per l’assolvimento degli adempimenti informatici connessi al lavoro agile…” Nella richiesta viene evidenziato il parere contrario espresso dal Collegio dei revisori in ordine al riconoscimento di tale compenso aggiuntivo.
Sui buoni pasto
Il Dipartimento in merito alla concessione dei buoni pasto conferma quanto già evidenziato nella precedente circolare n.2 del 1 aprile 2020 con la quale è stato precisato che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto, essendo rimesse a ciascuna PA le determinazioni di competenza circa la sussistenza delle condizioni per l’erogazione. In data 25 novembre 2020 il Dipartimento ha pubblicato altro parere in merito ai buoni pasto specificando come la giurisprudenza di legittimità abbia da sempre escluso la natura retributiva dei cd. buoni pasto in quanto estranei al sinallagma contrattuale (Cass. 1 dicembre 1998, n. 12168; in senso conforme Cass. 17 luglio 2003, n. 11212; Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass. 6 luglio 2015, n. 13841). In mancanza, tuttavia, di una normativa specifica, il Dipartimento ha lasciato all’autonomia delle singole amministrazioni l’assunzione di decisioni più opportune in relazione all’attivazione o meno dei buoni pasti sostitutivi, alle modalità di erogazione degli stessi, nonché all’attivazione di adeguate misure volte a garantire la verifica di tutte le condizioni e dei presupposti che ne legittimano l’attribuzione ai lavoratori.
Importi forfettari
In merito alla possibilità da parte dei Comuni di riconoscere un importo forfettario delle spese sostenute dal dipendente in smart working per consumi di energia e telefonici, ha precisato come una eventuale decisione in merito sarà da considerare illegittima, in assenza di un preciso fondamento normativo o negoziale in grado di sorreggere l’ipotizzato riconoscimento di somme aggiuntive al personale che presta lavoro in modalità agile. In altri termini, la Funzione Pubblica concorda con le conclusioni evidenziate dai revisori dei conti dove è stato giudicato illegittimo la soluzione prospettata dall’ente locale.
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