E’ stata dichiarata illegittima la norma della Regione Toscana laddove ha previsto che i risparmi derivati dal riassorbimento degli assegni ad personam, erogati agli addetti agli uffici stampa istituzionali ai sensi dell’art. 9, comma 5-bis, della legge n. 150 del 2000, vadano ad incrementare il fondo per il trattamento accessorio in misura anche superiore al limite previsto dalla normativa statale, individuato nell’importo determinato per l’anno 2016. Secondo la Consulta (sentenza n. 212/2021) è fondata l’impugnazione dello Stato sulla normativa regionale, in quanto l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, quale norma che pone un limite generale al trattamento economico del personale pubblico che non può essere superiore a quanto stanziato nel 2016, va riconosciuto come principio di coordinamento della finanza pubblica, non derogabile dal legislatore regionale, poiché incide su un rilevante aggregato della spesa corrente, costituito da una delle due componenti della retribuzione dei pubblici dipendenti, con l’obiettivo di contenerla entro limiti prefissati, essendo tale spesa una delle più frequenti e rilevanti cause di disavanzo pubblico (in tal senso, sentenze n. 20 del 2021, n. 191 del 2017, n. 218 del 2015 e n. 215 del 2012).
In conclusione, i risparmi che deriveranno dal riassorbimento degli assegni erogati agli addetti agli uffici stampa istituzionali, se possono legittimamente incrementare il fondo del trattamento accessorio, non possono però superare il limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, violando altrimenti l’art. 117, terzo comma, Cost.
Le indicazioni della Corte dei conti
In sede di parifica del conto della regione Toscana, i giudici contabili hanno rilevato dubbi di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Toscana che applicavano il contratto giornalistico al personale che svolgeva le attività di informazione del Consiglio e della Giunta regionale. In tale contesto i giudici contabili avevano evidenziato che avrebbe dovuto applicarsi il CCNL del comparto Funzioni locali 2016-2018 che, all’art 18-bis, ha istituito nuovi profili professionali per le attività di comunicazione e informazione all’interno della pubblica amministrazione. In questo caso, nelle more dell’adozione di una contrattazione specifica di raccordo per l’applicazione del CCNL del comparto Funzioni locali al personale, al quale sia stato applicato il contratto dei giornalisti, è intervenuto l’art. 1, comma 160, della legge n. 160 del 2019, che consente il riconoscimento in favore degli addetti agli uffici stampa di un assegno ad personam riassorbibile, è intervenuta la legge regionale n.6 del 24 luglio 2020, oggetto di impugnazione del Governo. Per quest’ultimo la disposizione legislativa della legge regionale, secondo cui vi sarebbe un inquadramento nella categ. D con il versamento di un assegno ad personam riassorbibile, al fine di remunerare le differenze retributive con il trattamento economico più favorevole attualmente in godimento, limitando l’efficacia dello stesso fino alla sottoscrizione del contratto integrativo successivo al CCNL del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018. A dire del Governo, se è vero che l’art. 1, comma 160, della legge n. 160 del 2019 ha consentito di conservare a tali lavoratori il trattamento economico in godimento mediante riconoscimento di un assegno ad personam riassorbibile, non avrebbe autorizzato la Regione nel prevedere che il limite delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 è stabilmente incrementato, ai sensi dell’art. 67, comma 2, lettera d), del CCNL del comparto Funzioni locali 2016-2018, per effetto dei risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell’assegno “ad personam”.
La sentenza
L Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale nella parte in cui prevede che i risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell’assegno ad personam di cui all’art. 1, comma 2, conferiti al fondo per il trattamento accessorio del personale, possano concorrere a superare il limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento