Per il mancato pagamento al professionista rispondono gli amministratori se l’impegno contabile era insufficiente

13 Febbraio 2024
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In caso di mancata sottoscrizione del disciplinare di incarico, nonché della relativa iscrizione in bilancio dell’impegno di spesa, rispondono gli amministratori se nella deliberazione di giunta comunale l’affidamento sia avvenuto con un parere contabile insufficiente alla copertura della spesa. Sono queste le motivazioni con le quali la Cassazione (sentenza n.3530/2024) ha confermato la responsabilità del Sindaco e del vice sindaco per il mancato pagamento al professionista.

Il fatto

Il Sindaco e il vice Sindaco hanno proposto ricorso in Cassazione avverso la condanna confermata dalla Corte di appello del pagamento degli importi riferiti alla consulenza professionale mai pagata dall’ente locale, nonostante la deliberazione di giunta comunale che avevano disposto l’affidamento dell’incarico anche se non eseguito da parte dei funzionari dell’ente. L’assicurazione chiamata, a sua volta, in manleva degli amministratori è stata dichiarata non responsabile del relativo risarcimento in quanto la polizza assicurativa, sottoscritta dagli amministratori, era successiva ai fatti oggetto di risarcimento. A motivazione del ricorso gli amministratori sostengono la loro estraneità al risarcimento, dolendosi del fatto che i giudici di appello non hanno tenuto conto che a fronte della deliberazione di giunta comunale, che aveva autorizzato il conferimento dell’incarico ai professionisti, non sarebbero seguite gli adempimenti amministrativi per regolarizzare la mancanza dell’impegno di spesa e della relativa attestazione di copertura finanziaria. D’altra parte la normativa prevede la responsabilità di coloro che non abbiano “consentito” la fornitura e non a carico di coloro che debbano essere sanzionati per non avere posto in essere eventuali adempimenti amministrativi nell’ambito dell’ iter procedimentale di gestione della spesa pubblica. In altri termini, il sindaco e il vicesindaco avevano solo autorizzato l’incarico professionale in qualità di componenti della Giunta comunale, ma non avevano mai prestato il loro personale consenso all’espletamento dell’incarico, essendo la gestione attribuita ai dirigenti e anche l’iter per il riconoscimento di debito fuori bilancio doveva prendere le mosse da una proposta del responsabile del procedimento.

Il rigetto del ricorso

Il giudice di legittimità ha avuto modo di evidenziare il principio secondo il quale l’incarico di prestazione professionale che sia stato svolto a favore di un ente locale in mancanza di una formale delibera di assunzione dell’impegno contabile comporta l’instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione. Tuttavia, per configurarne la responsabilità del funzionario è necessario che il medesimo assuma un ruolo attivo e decisionale nell’affidamento dell’incarico di svolgere le prestazioni professionali. Infatti, l’uso del verbo ‘consentire’ descrive il comportamento di chi, trovandosi privo del potere decisionale sul conferimento dell’incarico o l’acquisizione del bene, nell’esercizio delle sue funzioni permetta che avvenga l’acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni. In altri termini, le disposizioni legislative prevedono che sia sollevato da responsabilità il funzionario che neghi il suo consenso e comunque non presti, per quanto possibile, l’opera che sarebbe suo dovere compiere se il contratto fosse stato formato a norma di legge. Pertanto, lasciar fare, assecondare o cooperare, in luogo di ostacolare sono manifestazioni di quel comportamento consenziente che il legislatore ha voluto vietare e dal quale fa scaturire conseguenze a carico del funzionario o dell’amministratore. Inoltre, la deliberazione della giunta comunale di conferimento di incarico a un professionista deve indicare l’ammontare della spesa, mediante l’identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono, mentre la delibera comunale di conferimento dell’incarico al professionista in assenza di copertura finanziaria è nulla ai sensi dell’art. 191 d.lgs. 267/2000. Nel caso di specie, i giudici di appello, hanno correttamente individuato come siano stati il Sindaco e del Vicesindaco, quali componenti della giunta comunale, a conferire l’incarico senza provvedere all’impegno di spesa e senza tenere conto che il parere di regolarità contabile era espresso in termini favorevoli dal responsabile del servizio finanziario del Comune nei limiti della somma non sufficiente. In questo caso, la giunta comunale non ha tenuto conto del parere di regolarità, limitando l’impegno di spesa che, in tutta evidenza professionisti non avrebbero accettato in ragione dell’esiguità della somma prevista. Pertanto, correttamente la Corte di appello, a fronte di una deliberazione di giunta palesemente deficitaria in merito alla determinazione economica dell’impegno di spesa ha, nonostante ciò, provveduto al conferito degli incarichi. D’altra parte, secondo la Cassazione, il deficit sulla determinazione economica dell’impegno di spesa aveva comportato la mancata successiva stipulazione della convenzione con i professionisti sulla base del corrispettivo da loro richiesto, mentre i professionisti davano attuazione all’incarico affidandosi sulla delibera che lo aveva loro conferito, senza verificare che la convenzione fosse stata sottoscritta. Pertanto, anche successivamente il Sindaco e il Vicesindaco, per la funzione ricoperta, avrebbero dovuto attivarsi per regolarizzare Corte di Cassazione – copia non ufficiale l’incarico, perché la Giunta avrebbe potuto proporre al Consiglio Comunale la variazione al bilancio di previsione, per reperire i fondi da impegnare per coprire la spesa derivante dal conferimento dell’incarico e avrebbe potuto proporre il riconoscimento del debito fuori bilancio, così rendendo possibile la stipula della convenzione con i professionisti.

In conclusione, la sentenza ha dichiarato la responsabilità dei due amministratori per “avere consentito il servizio” e la pronuncia resiste alle critiche dei ricorrenti perché non ha valorizzato soltanto, come da loro lamentato, il fatto della delibera di Giunta non sia stata rispettosa delle disposizioni sugli impegni di spesa, né ha individuato la responsabilità di Sindaco e Vicesindaco solo in ragione del loro ruolo istituzionale; ma la sentenza ha ritenuto che era stato in forza di quella delibera di conferimento dell’incarico, assunta senza provvedere all’impegno di spesa, nonostante il parere di regolarità della Ragioneria comunale avesse limitato l’impegno, che i professionisti avevano eseguito le prestazioni prima e a prescindere dalla stipulazione della convenzione. Tali fatti, pertanto sono sufficienti ai fini della responsabilità del Sindaco e del Vicesindaco, in quanto gli stessi non sono stati ritenuti responsabili solo in ragione della loro carica ma in quanto avevano assunto ruolo decisionale nel conferimento dell’incarico e avevano anche tenuto comportamento consenziente all’esecuzione delle prestazioni pur in mancanza di regolarità contabile, tenendo i comportamenti che il legislatore ha voluto vietare.

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