di Matteo Barbero
Per il fondone la nuova certificazione deve essere allineata al ciclo di bilancio. L’adempimento riguarderà solo coloro che riceveranno dal Mef richieste di chiarimenti ufficiali rispetto ai dati trasmessi entro fine maggio. Via XX Settembre ha difinito il meccanismo attraverso un comunicato diffuso nelle scorse settimane per precisare che le rettifiche operate ai fini del riparto del saldo 2021 non influiscono in alcun modo sulla validità e correttezza della certificazione inviata dagli enti locali e/o sulla quota che l’ente ha vincolato nel risultato di amministrazione 2020. Si trattava di meri correttivi statistici, i quali hanno tuttavia, in molti casi, inciso in modo rilevante sugli importi.
Le rettifiche sono state operate d’ufficio e senza alcuna interlocuzione con gli enti, rimandate ad una fase successiva. Come specifica il comunicato, infatti, le anomalie riscontrate saranno comunicate con note ufficiali, a firma del Ragioniere generale dello stato, Biagio Mazzotta, da inviare agli enti locali entro il mese di settembre 2021. Entro il successivo 30 novembre 2021, i medesimi enti dovranno apportare le rettifiche segnalate, inviando una nuova certificazione, o comunicare tempestivamente ulteriori elementi utili ai fini della loro valutazione. Nei fatti, quindi, viene introdotto un nuovo obbligo certificativo, sebbene non previsto da alcuna norma, per una platea potenzialmente amplissima. Le rettifiche hanno riguardato, oltre alla correzione di errori materiali e refusi, le seguenti casistiche: 1) attribuzione di un valore positivo alla quota di «Minori spese» relativa alla variazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) connessa alla riduzione delle entrate dovuta all’emergenza (oltre 6 mila enti interessati); 2) la verifica degli importi dichiarati per minori spese diverse dal Fcde (per circa 4 mila enti); 3) la verifica delle minori entrate considerate in certificazione come riconducibili all’effetto di «politiche autonome» in campo fiscale e tariffario (circa 850 enti). Le amministrazioni interessate dovranno, appena ricevuta la lettera «di richiamo», valutarne l’impatto sul bilancio, operando le variazioni per allinearsi alla nuove risultanze. Tenendo conto che in generale il bilancio può essere variato solo fino a fine novembre, fatta eccezione per le ipotesi (tassativamente individuate), in cui è possibile farlo fino al 31 dicembre. Le rettifiche da apportare saranno utili ai fini della verifica finale della perdita di gettito e dell’andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2022, e della conseguente regolazione definitiva dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, con riferimento alle complessive gestioni 2020 e 2021, mediante rimodulazione dell’importo in favore di ciascun ente.
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
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