Per il contributo che incrementa la massa attiva dell’OSL è sufficiente il decreto del Viminale e non l’incasso

Un Sindaco di un ente in dissesto, ha chiesto ai magistrati contabili se il contributo previsto dall’art.3-bis del d.l. 174/2012, destinato a “incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario” può considerarsi componente certo e definitivo della massa attiva dell’ente in dissesto già all’emissione del decreto da parte del Ministero dell’Interno oppure se tale contributo potrà considerarsi acquisito solo dopo il concreto accreditamento nel conto di tesoreria gestito dalla Commissione straordinaria di liquidazione.

1 Giugno 2022
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Il contributo previsto dal d.l. n.174/2012, destinato a “incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario”, può considerarsi componente certo e definitivo della massa attiva già all’emissione del decreto da parte del Ministero dell’Interno, ossia senza attendere l’effettiva erogazione. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti per la Sicilia (deliberazione n.95/2022).

La domanda del Sindaco

Un Sindaco di un ente in dissesto, ha chiesto ai magistrati contabili se: a) se il contributo previsto dall’art.3-bis del d.l. 174/2012, destinato a “incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario” può considerarsi componente certo e definitivo della massa attiva dell’ente in dissesto già all’emissione del decreto da parte del Ministero dell’Interno oppure se tale contributo potrà considerarsi acquisito solo dopo il concreto accreditamento nel conto di tesoreria gestito dalla Commissione straordinaria di liquidazione. Inoltre, ha chiesto quali siano le concrete modalità per riversare in favore della gestione ordinaria del comune il contributo erogato da Ministero dell’Interno e finalizzato all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria.

Le indicazioni del Collegio contabile

I giudici contabili precisano come, il contributo del Ministero dell’Interno destinato ad incrementare la massa attiva gestita dalla commissione straordinaria di liquidazione, una volta emesso il decreto di finanziamento, quest’ultimo, a prescindere dal lasso di tempo intercorso per il suo effettivo accreditamento, deve necessariamente essere destinato, in quanto vincolato, ad incrementare la massa attiva che, nello specifico, deve obbligatoriamente tenerne conto, in quanto contributo destinato esclusivamente a tale finalità. Invece, l’accreditamento rappresenta esclusivamente la sua fase esecutiva.

In merito al secondo quesito, riguardante le concrete modalità per riversare in favore della gestione ordinaria del comune il contributo erogato da Ministero dell’Interno, la richiesta è da considerarsi inammissibile. Infatti, è la stessa procedura di liquidazione che prevede uno stretto contatto tra organo di liquidazione e organi ministeriali e si snoda in un lungo arco temporale. Pertanto, le modalità gestionali concrete relative ad atti amministrativi adottati ed adottandi da parte dei soggetti competenti e che più in generale, la gestione del contributo de quo rientri nelle esclusive competenze gestionali del Ministero dell’Interno e della commissione straordinaria di liquidazione, che non attiene a dubbi o interpretazioni della normativa. Si tratta, in altri termini, di aspetti puramente amministrativi e gestionali che si inseriscono nell’ambito dei rapporti tra organo di liquidazione e ministero.

prontuario per lufficio ragioneria QUECCHIA

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