Per i giudici contabili l’ente non può procedere ad assunzioni in caso di superamento dei tempi medi di pagamento

13 Novembre 2019
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Si ricorda come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272 del 22 dicembre 2015, abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 41 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, nella parte i cui prevede il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della stessa disposizione, imposto alle amministrazioni pubbliche che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni dal 2015. Nonostante tale indicazione, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria con la deliberazione n.134, depositata in data 6 novembre 2019, ha chiesto all’ente locale che in sede di misure correttive l’Ente dovrà riferire se è stato rispettato quanto prescritto dal precitato art. 41, comma 2, del DL. 66/2014, con riguardo al blocco delle assunzioni, o per qualsivoglia tipologia contrattuale.

Analisi della gestione di cassa

Precisa il Collegio contabile della Calabria come l’analisi dei flussi di cassa si rivela, per più aspetti, elemento essenziale nell’ambito dei controlli di legalità finanziaria intestati alla Corte dei conti. La stessa Consulta ha evidenziato che “I saldi attivi di cassa … non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria” (sentenza n. 101 del 2018). È altrettanto vero, però, che una situazione di deficit di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause, e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all’ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L’equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall’art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo cui: “Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo”. Inoltre, l’art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un “bilancio di cassa”, impone che, al momento dell’assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare.

Nelle linee guida della Sezione delle Autonomie è stato come a partire dall’anno 2016, va posta estrema importanza alla verifica degli equilibri di cassa, all’analisi della composizione quali-quantitativa della cassa degli enti locali, all’utilizzo delle anticipazioni di liquidità e delle entrate vincolate. Questi dati sono di regola studiati osservandone il trend evolutivo in un orizzonte triennale (deliberazioni n.6/2017 e n.16/2018).

D’altra parte, precisa il Collegio contabile, la cassa riflette le risorse che l’Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. È composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa – quella che esprime il surplus di risorse utilizzabili dall’Ente per la propria spesa – è data dai fondi liberi. Gli enti locali possono sopperire ad una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre nei limiti di cui all’art. 222 T.U.E.L. Il ricorso all’utilizzo di tali entrate vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria: infatti, il limite fissato dall’art. 222 T.U.E.L. è complessivo e, pertanto, se l’ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi previsti dall’articolo 222 del T.U.E.L., non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa.

Tempestività dei pagamenti

Dalla verifica dell’indicatore della tempestività dei pagamenti sono emersi i seguenti dai del Comune: 49,32 gg. per il 2015; di 52,34 gg. per il 2016; di 100,59 gg. per il 2017. Secondo il Collegio contabile per l’esercizio 2017 si rileva la violazione di quanto disposto sui termini di pagamento dall’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. A tal fine precisa il Collegio contabile come l’art. 41, comma 2 del DL. 66/2014 preveda che “Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell’attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell’anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l’utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall’articolo 32, comma 2, nonché dall’articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64”.

A causa della violazione dei termini, il Collegio contabile chiede all’ente locale che, in sede di misure correttive, l’Ente dovrà riferire se è stato rispettato quanto prescritto dal precitato art. 41, comma 2, del DL. 66/2014, con riguardo al blocco delle assunzioni, o per qualsivoglia tipologia contrattuale.

Annotazioni

Appare utile rilevare, in merito al divieto di nuove assunzioni per mancato rispetto dei termini di pagamento, come la Corte Costituzionale, con la sentenza n.272 del 22 dicembre 2015, abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 41 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014 n.66, nella parte i cui prevede il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della stessa disposizione, imposto alle amministrazioni pubbliche che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni dal 2015.

In altri termini la richiesta dei giudici contabili sembra non tenere conto degli effetti della sentenza della Consulta.

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