La domanda del Comune
A dire del Sindaco, avendo l’ente rispettato gli equilibri di cui al d.lgs. 118/2011, così come previsto dall’art. 1 c. 821 L. 145/2018 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo di avanzi, FPV e debito), così come evidenziato nella circolare del MEF, se è possibile contrarre mutuo nell’anno 2021, essendo stato verificato ex ante dalla Ragioneria Generale dello Stato il pareggio di bilancio per gli enti territoriali.
Le indicazioni del MEF
La circolare n. 5, del 9 marzo 2020, del MEF ha fornito indicazioni a seguito del dubbio, sollevato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, nella deliberazione n.20/2019, dove è stato affermato che “Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)”, precisando successivamente che “I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento”. Si ricorda come la Commissione ARCONET abbia avuto modo di precisare che il Risultato di competenza (W1) e l’Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.
In questo caso, ai fini della verifica del rispetto in ambito regionale di vincoli di finanza pubblica, il MEF definisce ex ante il rispetto degli obiettivi, fermo restando che ex post il MEF potrà intervenire a livello regionale e nazionale, al fine di stabilire gli equilibri previsti dall’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, sulla base dei dati relativi ai rendiconti trasmessi alla BDAP.
La diversa posizione della Corte
Di diverso avviso, rispetto all’interpretazione del MEF è il Collegio contabile lombardo, fornendo la corretta interpretazione dell’intervento delle Sezioni Riunite contenute nella deliberazione n.20/2019. Infatti, le Sezioni Riunite hanno precisato come “gli ultimi tre commi dell’art. 10 della citata legge n. 243 prevedono che le operazioni di indebitamento (necessariamente finalizzate a investimenti, ex art. 119, sesto comma, Cost.), nonché quelle di investimento realizzate attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, siano effettuate sulla base di apposite intese, concluse in ambito regionale, che garantiscano, per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo non negativo di competenza (di cui all’art. 9, comma 1) tra le entrate finali e le spese finali del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima. Le operazioni non soddisfatte dalle intese regionali possono essere effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali”. Pertanto, “in assenza di intese regionali o patti nazionali che permettano all’ente che intende finanziare un investimento mediante il ricorso al debito di acquisire “spazi finanziari” da altri enti della medesima regione o dallo Stato, l’onere di conseguire il “pareggio” richiesto dall’art. 9 della legge n. 243 del 2012 ricade interamente sul singolo ente territoriale (nonché su tutti gli altri enti territoriali della regione), restringendo la possibilità di contrarre mutui o altre forme di indebitamento (effetto che, invero, risulta attenuato dalla possibilità di utilizzare, in aderenza ai principi affermati dalla Corte costituzionale, risultato di amministrazione e fondo pluriennale vincolato, in cui confluiscono anche le entrate da indebitamento, ove non impegnate o non imputate, nel medesimo esercizio, a copertura di spese di investimento)”.
In conclusione, gli enti territoriali hanno l’obbligo di il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti.
La circolare del MEF, richiamata dal Sindaco, resta un atto privo di rilievo normativo e a carattere interno.
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