La legge di conversione del Milleproroghe alleggerisce gli oneri da indebitamento degli enti locali. Quest’anno, considerando le difficoltà generate dall’aumento dei costi energetici, gli enti potranno rinegoziare o sospendere la quota capitale di mutui e di altri prestiti contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cdp anche nel corso dell’esercizio provvisorio con delibera di giunta, fermo restando l’obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Inoltre, in caso di adesione ad accordi promossi dall’Abi e dalle associazioni degli enti locali, la sospensione delle quote capitale in scadenza nel 2023 (con modifica del piano di ammortamento), potrà avvenire anche in deroga all’articolo 204, comma 2, del Tuel, e all’articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 448/2001, fermo restando il pagamento degli interessi, senza il rilascio di nuove garanzie. È esteso poi fino al 2025 l’utilizzo senza vincoli delle economie da rinegoziazioni dei mutui.
Sulle indennità agli amministratori gli enti, fino a a fine 2023, potranno trattenere i contributi anche quando hanno deliberato la rinuncia alla misura massima. Sono disapplicate le sanzioni per enti locali inadempienti sulla certificazione Covid 2020 e 2021, se l’invio avverrà entro il 15 marzo.
Novità anche sul fronte delle assunzioni: in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio, gli enti potranno, in attesa del Piao, aggiornare la sottosezione sul fabbisogno di personale per le assunzioni a tempo determinato necessarie al Pnrr e per l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale.
* Articolo integrale pubblicato sul Sole24ore del 16 febbraio 2022.
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