Peculato per il dirigente che si liquida retribuzioni aggiuntive in violazione del principio di onnicomprensività

Non è sufficiente un Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri a superare il principio dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale stabilito dall’art. 24 d.lgs. 165 del 2001.

5 Febbraio 2019
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Non è sufficiente un Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri a superare il principio dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale stabilito dall’art. 24 d.lgs. 165 del 2001. Il dirigente, pertanto che confidi nelle indicazioni contenute nell’Ordinanza nel liquidarsi la retribuzione addizionale in essa prevista è suscettibile del reato di peculato. Sono queste le conclusioni confermate dalla Corte di Cassazione, Sezione Penale, con la sentenza 10 gennaio 2019 n.3827.

Le disposizioni contenute nell’OPCM

In considerazione delle criticità rilevate per eventi alluvionali, è stata emessa dalla protezione civile l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2009 n.3825, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2009. Per quel che qui interessa all’art.4, comma 5 veniva previsto che “Ai dirigenti e al personale con incarico di posizione organizzativa, a cui sono stati affidati specifici compiti per attività direttamente connesse con l’emergenza, viene corrisposto un compenso mensile rapportato alla retribuzione di posizione in misura non superiore al 50% della medesima fino al 31 dicembre 2009”. Le risorse necessarie, a seguito di rendicontazione da parte degli enti interessati, avrebbero avuto copertura con le risorse della Protezione Civile. Il successivo art.7 prevedeva esplicita deroga motivata ad una serie di disposizioni legislative con particolare riferimento al codice dei contratti, senza tuttavia, esplicitare la deroga prevista per l’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Il rinvio a giudizio del dirigente

Il Tribunale procedeva alla contestazione provvisoria del reato di peculato del dirigente, per essersi appropriato di somme non nella sua disponibilità, in quanto l’Ordinanza non ha escluso tra le deroghe previste le disposizioni di cui all’art.24 del d.lgs.165/01 sulla onnicomprensività della retribuzione del dirigente. Il Tribunale disponeva, altresì, il sequestro cautelativo delle somme percepite.

La difesa del dirigente

Avverso la decisione del Tribunale ricorre in Cassazione il dipendente evidenziando l’errore cui era incorso il Tribunale per non aver valorizzato i contenuti dell’Ordinanza che, oltre a fissare l’entità delle indennità da corrispondere in percentuale rispetto all’ordinaria retribuzione, disponeva che dette somme fossero versate ai dirigenti e al personale con incarico di posizione organizzativa, cui fossero affidati specifici compiti per attività connesse con l’emergenza, non potendosi dunque prospettare che le somme dovessero essere riversate all’amministrazione di appartenenza, attesa l’incongruità di una mera partita di giro, con l’obbligo per il dirigente di stornare la somma al lordo delle ritenute.

Le indicazioni della Cassazione

I giudici di Piazza Cavour confermano la corrette valutazione effettuate dai giudici di primo grado, considerando il motivo di difesa manifestamente infondato. L’assunto difensivo fa leva sul tenore dell’Ordinanza, dalle quali si dovrebbe desumere l’espressa previsione della corresponsione di somme a dirigenti incaricati di incarichi aggiuntivi, in deroga al principio di onnicomprensività. Secondo la Cassazione non è in discussione l’astratta possibilità che ordinanze emesse per fronteggiare situazioni di urgenza deroghino, proprio in ragione della necessità che le giustifica, a disposizioni di fonti primarie, bensì la concreta idoneità di quelle ordinanze a derogare nel caso di specie al principio di onnicomprensività dei compensi, previsto dall’art. 24 d.lgs. 165 del 2001. Nel caso di specie, tuttavia, la previsione delle indennità non si poneva affatto in contrasto con il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, a fronte del conferimento di un incarico aggiuntivo, che avrebbe dovuto essere dunque ricondotto alla sfera di operatività di tale principio. Infatti, la stessa Ordinanza all’art.7 non prevedeva affatto che si potesse derogare ai principi di cui all’art.24 del D.Lgs.165/01. Ne discende che correttamente il Tribunale ha ravvisato il fumus del delitto di peculato cui è seguita la misura cautelare del sequestro delle somme equivalenti elle indebite appropriazioni contestate al dirigente.

Leggi la sentenza

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