Riguardo al patto verticale, le regioni definiscono i criteri di virtuosità e le modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per l’applicazione del patto regionale verticale i comuni devono comunicare alle regioni e province autonome e alle ANCI, entro il 15 settembre, l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno (comma 140, articolo 1, legge 220/2010). Successivamente le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio del 31 ottobre, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.
Patto di stabilità regionalizzato verticale: scadenza del 15 settembre
Nel corso del 2011 le regioni possono intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio attraverso accordi di tipo verticale (in cui la regione offre ulteriori spazi finanziari a favore degli enti, peggiorando il proprio obiettivo) oppure accordi di tipo orizzontale (dove la regione svolge il ruolo di stanza di compensazione fra gli enti interessati all’accordo).
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