Partenariato pubblico-privato, ecco le regole del monitoraggio dei progetti

il sole24ore
29 Agosto 2019
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di Patrizia Ruffini

La circolare in Gazzetta Al via l’obbligo di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla stipula, i contratti di partenariato pubblico-privato. A mettere a punto i tempi e le modalità per la trasmissione dei documenti è la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 198, rivolta alle amministrazioni dello Stato, regionali e locali e agli organismi di diritto pubblico. Dopo la decisione Eurostat dell’11 febbraio 2004 sul trattamento contabile nei conti economici nazionali delle operazioni di partenariato pubblico-privato, il nostro ordinamento (articolo 44, comma 1-bis del Dl 248/2007), per consentire la stima del loro impatto sull’indebitamento netto e sul debito pubblico, ha introdotto l’obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare le informazioni relative ai Ppp. Gli elementi definiti da Eurostat La circolare coglie l’occasione per soffermarsi sugli elementi delle operazioni di Ppp secondo i criteri definiti da Eurostat: il contratto è stipulato con uno o più soggetti privati, eventualmente costituiti in società, ha una durata di lungo periodo e prevede la costruzione di una nuova infrastruttura o la ristrutturazione di una esistente da parte del privato, che dovrà fornire servizi predefiniti in termini quantitativi e qualitativi. L’opera interessa settori in cui la pubblica amministrazione ha di norma un forte interesse pubblico (sanità, istruzione, sicurezza, trasporti, edilizia residenziale pubblica eccetera), per cui la parte pubblica è l’acquirente principale dei servizi, sia quando la domanda è generata dalla stessa pubblica amministrazione (carceri, uffici giudiziari e altri uffici pubblici), sia quando proviene da utilizzatori terzi (ospedali, trasporto pubblico locale). Eurostat stabilisce che i beni oggetto di Ppp non sono registrati nello stato patrimoniale delle pubbliche amministrazioni – ai fini del calcolo dell’indebitamento netto e del debito – solo se c’e’ un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica a quella privata. Ciò accade nel caso in cui si verifichino contemporaneamente due condizioni che gravano sul soggetto privato: assunzione del rischio di costruzione; assunzione di almeno uno dei due rischi: di disponibilità o di domanda. Soggetti obbligati, documenti e dati da inviare Sono tenute alla comunicazione tutte le «amministrazioni aggiudicatrici», così come definite dal Codice dei contratti, le quali abbiano avviato operazioni di partenariato pubblico-privato che presentino le caratteristiche appena descritte. Per ogni contratto aggiudicato, gli enti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente via pec, al Dipe (Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri): il contratto completo di allegati, il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della gestione, la relazione illustrativa e la Scheda di progetto allegata alla circolare (da compilare seguendo le istruzioni pubblicate, anch’esse in allegato). Per le operazioni di partenariato pubblico-privato poste in essere attraverso la creazione di una società mista, i soggetti aggiudicatori dovranno trasmettere anche: atto costitutivo e statuto della società ed eventuale contratto stipulato tra soggetto aggiudicatore e società mista. Infine, gli enti sono impegnati ad inviare, sempre entro trenta giorni dalla stipula, gli eventuali atti aggiuntivi e i documenti di modifica di quanto già trasmesso.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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