L’art. 14, c. 32, D.L. 78/2010, in corso di conversione, stabilisce che “Fermo restando quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società…”. Detta norma, che pone un espresso divieto di costituzione di società partecipate per i Comuni con meno di 30.000 abitanti, ha una latitudine molto ampia perché si riferisce a tutte le società partecipate, senza distinguere in alcun modo in relazione al settore di attività in cui operano ovvero alla circostanza che esse abbiano proceduto all’emissione di strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati. Tuttavia, il citato c. 32 fa specificatamente salvo l’art. 3, commi 27, 28 e 29, L. 244/2007 (Finanziaria 2008) che, pertanto, rimane in vigore per espresso dettato normativo. Ne consegue che, non ostando l’art. 14, c. 32 citato, alla costituzione di società che integrino i presupposti di cui all’art. 3, comma 27 e ss., Finanziaria 2008, la Corte dei conti-Puglia conferma il contenuto del precedente parere espresso con propria delibera n. 103/2009, coi limiti e le considerazioni ivi indicati.
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