Gli enti locali non possono finanziare le proprie società partecipate in concordato. A chiudere la porta ad operazioni di salvataggio è la Corte dei conti – sezione regionale di controllo per la Calabria, nella deliberazione n. 29/2018/Par. La pronuncia parte dall’art. 14 del d.lgs 175/2016, che vieta di effettuare qualunque tipo di trasferimento di risorse finanziarie alle società che «abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali». Ai sensi della medesima disposizione sono, però, consentiti solo «trasferimenti straordinari a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento comunicato alla Corte dei conti». Ciò premesso, la Corte analizza la fattispecie del concordato preventivo, prevista dall’art. 161, comma 6, della legge fallimentare allorché, a fronte di uno stato di crisi, l’imprenditore presenta una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo entro un termine fissato dal giudice. Alla luce dei caratteri che connotano l’istituto del c.d. «concordato in bianco», risulta evidente come la fattispecie descritta nel quesito in riscontro non integri né possa essere assimilata, né sotto il profilo formale né sotto il profilo sostanziale, alla fattispecie normativamente tipizzata dal citato art. 14 del dlgs n. 175. Infatti, dal punto di vista formale, la predetta fattispecie non risulta espressamente contemplata né menzionata dalla richiamata disposizione del testo unico delle partecipate, disposizione che, di contro, fornisce un elenco articolato e dettagliato delle ipotesi che consentono il trasferimento di risorse finanziarie. Dal punto di vista sostanziale, la disposizione in argomento, comma 6 dell’articolo 161 della legge fallimentare, prevede la presentazione di «un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore». Il piano ivi contemplato contiene in effetti una proposta di massima relativa al pagamento dei creditori, quindi alla estinzione dei debiti, che non può corrispondere al «piano di risanamento» di cui al testo unico delle società partecipate sopra citato. Alla luce di quanto sopra, non può che concludersi che la fattispecie disciplinata dall’art. 161 della legge fallimentare non integra né può essere assimilata, sotto alcun profilo, alle ipotesi ricorrendo le quali è consentito «finanziare una società in perdita da parte di un ente locale».
Partecipate, stop ai salvataggi
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