di Vincenzo Giannotti
Le motivazioni richieste dalla normativa, sulla costituzione o acquisto di partecipazioni societarie a controllo pubblico, permangono anche in caso di trasformazione societaria. Così, in conseguenza di una mutata natura giuridica non lucrativa della società per azioni, la sua trasformazione in società consortile senza scopo di lucro, è ammissibile se si amplia la possibilità di accedere a finanziamenti e contributi per l’attività di ricerca a ricaduta collettiva. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.135/2021) in risposta ai dubbi di un sindaco che, in ragione della mutata finalità della Società per azioni partecipata che aveva perso il suo carattere lucrativo, aveva chiesto quali fossero le motivazioni previste dalla normativa, in caso di una sua trasformazione in società consortile senza scopo di lucro, potendo quest’ultima accedere a finanziamenti e contributi per l’attività di ricerca con positiva ricaduta per la collettività amministrata.
Secondo i giudici contabili, il decreto legislativo n.175/2016 (Testo Unico Società Partecipate) ha previsto, per le trasformazioni societarie, le medesime motivazioni per i casi di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni. In questo caso è richiesto, non solo la necessità di esplicitare in modo esaustivo le ragioni, di fatto e di diritto, giustificative della decisione di modificare la forma giuridica della società partecipata, ma anche una rivalutazione sulla sussistenza dei requisiti di mantenimento della partecipazione pubblica nella società risultante dalla trasformazione. Spetterà, in questo caso, al Consiglio comunale dell’ente, evidenziare la perdurante idoneità della società trasformata ad essere lo strumento più adatto per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche con riferimento al mantenimento dei poteri di controllo da parte dei soci pubblici nel nuovo assetto della governance societaria. Ai fini del controllo dei giudici contabili, sulle ragioni e le finalità che giustificano la scelta adottata dall’ente, l’ampliamento della possibilità, da parte della società trasformata, di accedere a finanziamenti e contributi, non può che assumere un ruolo dirimente del quadro motivazionale.
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
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