Partecipate, nella contabilità economica vince il criterio del patrimonio netto

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20 Giugno 2018
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di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Lavori aperti per la revisione dei criteri di valutazione delle partecipazioni quando manca il bilancio di esercizio. La Commissione Arconet, nel corso dell’incontro del 16 maggio il cui resoconto è stato appena pubblicato, ha affrontato le problematiche relative alla valutazione delle partecipazioni inserite nelle immobilizzazioni finanziarie degli enti locali, nei casi in cui non sia possibile acquisire il bilancio di esercizio della controllata o partecipata approvato o gli schemi predisposti per l’approvazione. Le regole secondo i principi contabili Secondo il principio contabile applicato, le partecipazioni in società e in enti pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al «metodo del patrimonio netto» previsto dall’articolo 2426, n. 4 del Codice civile. A questo fine, l’utile o la perdita d’esercizio della partecipata, rettificato per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, e ha come contropartita nello stato patrimoniale l’incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell’esercizio successivo, con l’approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l’iscrizione di una riserva del patrimonio netto vincolata all’utilizzo del metodo del patrimonio. Se il valore del patrimonio netto diventa negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Il principio esorta gli enti a esercitare tutte le possibili iniziative e pressioni nei confronti delle proprie società per acquisire lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto per l’approvazione, necessario per l’adozione del metodo del patrimonio netto. Se le società sono partecipate anche da altre amministrazioni pubbliche, è necessario che le iniziative e le pressioni siano esercitate in modo unitario da parte di tutte le Pa partecipanti. Se non risulta possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi per l’approvazione) la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto. Nei primi anni di applicazione di queste norme ci si è trovati di fronte all’esigenza di garantire la costanza dei criteri di valutazione nel tempo e la loro leggibilità e confrontabilità. L’indicazione della Commissione La Commissione ha valutato di confermare il criterio del patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni in enti e società controllate e partecipate. Nella riunione è stata ipotizzata l’applicazione definitiva del criterio del costo storico nei casi in cui non sia possibile acquisire il bilancio di esercizio della controllata o partecipata (o i relativi schemi predisposti ai fini dell’approvazione). Per le partecipazioni per le quali non sia stato sostenuto un costo di acquisto, si applica definitivamente il criterio del patrimonio netto dell’esercizio di primo inserimento delle partecipazioni nello stato patrimoniale della capogruppo, ossia il primo esercizio di adozione del principio allegato 4/3 al Dlgs 118/2011. L’orientamento è stata però rivisto nel corso della riunione successiva, ed è aperta la strada per consentire anche l’applicazione del metodo del patrimonio netto dell’anno “n-1”, come richiesto dai rappresentanti dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Questo metodo avrebbe il vantaggio di essere di più facile e univoca applicazione. Occorrerà quindi attendere la formulazione finale dell’ottavo decreto correttivo, nel quale molto probabilmente approderà questa modifica.

 

Rassegna Stampa in collaborazione con Mimesi srl

 

 

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