di Harald Bonura Davide Di Russo
Di più: trattandosi di società (per lo più attive nella gestione di servizi pubblici) che, per complessità dell’oggetto sociale, sono industrialmente più rilevanti (e, se ben gestite, maggiormente remunerative per il socio pubblico), è verosimile che in esse, nel periodo 2013-2016, si sia registrato (legittimamente) un incremento del compenso dell’organo amministrativo in ragione dei risultati di gestione. In queste realtà offrire all’organo amministrativo subentrante un compenso considerevolmente ridotto significa prospettare il rischio concreto di mettere in fuga le migliori professionalità. Che fare? Un assist è offerto dalla più accorta giurisprudenza contabile (Corte conti Friuli Venezia Giulia, delibera 15/2020), la quale riconosce che se la società ha un oggetto sociale e una governance talmente modificati da farla considerare come un soggetto nuovo rispetto al 2013, allora non è possibile applicare il tetto dell’80%. In quei casi – ritiene la Corte – è consentito all’amministrazione autolimitarsi, e determinare il compenso adeguato in base a canoni di ragionevolezza che coniughino obiettivi di efficacia (il reperimento delle migliori professionalità) e di economicità e contenimento della spesa, facendo riferimento a realtà societarie proficue di analoghe dimensioni.
Ad analoga conclusione, per il giudice contabile, dovrebbe giungersi nell’ipotesi in cui, pur essendovi “continuità” di attività da parte dello stesso soggetto societario, il valore del costo sostenuto nel 2013 sia talmente esiguo da poter essere considerato inesistente, soprattutto avuto riguardo alla necessità di garantire un adeguato funzionamento degli organi societari. Ecco allora che le controllate pubbliche (specie, quelle “non strumentali”) potrebbero, con adeguata motivazione, svincolarsi dal limite previsto per deliberare un compenso ragionevole che, tenuto conto dei principi evidenziati dalla Corte dei conti, ben potrebbe – allo stato – essere calibrato sulle soglie risultanti dalla bozza del decreto Mef. Fermo, ovviamente, l’obbligo di tempestivo adeguamento al prossimo decreto se i compensi deliberati dovessero risultare incompatibili con il nuovo tetto.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento