Partecipate, i diritti del socio obbligano alla resa del conto

il sole24ore
18 Giugno 2019
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di Anna Guiducci

Scade a fine giugno il termine per l’invio dei conti degli agenti contabili da parte di Comuni e Province. L’articolo 233 del Tuel stabilisce l’obbligo di trasmissione dei conti giudiziali alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto. L’inoltro riguarda i conti che l’economo, il consegnatario di beni e gli altri agenti contabili sono tenuti a rendere all’ente locale entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Tra gli agenti contabili sono annoverati anche gli incaricati della riscossione e tutti coloro che, pur senza legale autorizzazione, si ingeriscono di fatto negli incarichi attribuiti agli agenti, e il consegnatario delle azioni e partecipazioni. I titoli azionari e partecipativi sono annoverati tra i beni mobili per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto, indipendentemente dalla loro materializzazione documentale (sentenza n. 35/2018sezione giurisdizionale Molise). Su questo punto la Corte dei conti, nella relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario, ha sostenuto l’obbligo di resa del conto in capo al soggetto incaricato di esercitare i diritti di socio, indipendentemente dalla materializzazione in forma documentale dei titoli rappresentativi del capitale, e non all’organismo partecipato che detiene o custodisce i titoli medesimi (sezione Giurisdizionale Umbria sentenza 86/1999). Al soggetto incaricato l’ente deve avere impartito indicazioni puntuali per l’esercizio dei diritti di socio. Il conto è finalizzato a documentare le modalità di esercizio della gestione da parte dell’organismo partecipato e l’ applicazione delle direttive impartite dai titolari di azioni o partecipazioni pubbliche (sezione giurisdizionale Veneto sentenza 62/2012), e non il maneggio fisico dei titoli. Negli enti locali il consegnatario deve utilizzare il modello 22 approvato dal Dpr 194/1996, contenente la descrizione, la consistenza in quantità e il valore dei titoli a inizio e fine esercizio. Nel conto devono essere specificate le motivazioni delle variazioni durante l’esercizio. I valori indicati e sottoscritti nel conto giudiziale devono convergere con quelli delle immobilizzazioni finanziarie nello stato patrimoniale attivo dell’ente, e deve essere verificato trimestralmente dai revisori. L’invio alla Corte dei conti deve essere effettuato dal responsabile del procedimento (che spesso coincide con il responsabile del servizio finanziario), al quale compete anche la tenuta e l’aggiornamento dell’anagrafe degli agenti contabili dell’ente. L’articolo 138 del codice di giustizia contabile (Dlgs 174/16) impone infatti la comunicazione e l’aggiornamento alla sezione giurisdizionale territorialmente competente dei dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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