Parere Ministero Interno – Amministratori versamento contributi assistenziali e previdenziali

Con parere del 09/04/2014 il Ministero dell’interno risponde con proprio parere al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali degli amministratori precisando quanto segue:

OGGETTO: Art. 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si fa riferimento alla nota della provincia di ……. pervenuta con messaggio di posta certificata del 19 marzo u.s., che ad ogni buon fine si allega in copia, con la quale il responsabile del settore risorse finanziarie di codesta provincia, chiede di conoscere se l’obbligo per l’ente locale di versare i contributi assistenziali e previdenziali per gli amministratori lavori autonomi è subordinato all’espressa rinuncia dell’amministratore all’espletamento dell’attività lavorativa, secondo l’orientamento indicato dalle sezioni regionali della Corte dei Conti della Basilicata e della Lombardia con delibere rispettivamente del 15 gennaio 2014 e del 5 marzo 2014.

Al riguardo si ritiene opportuno richiamare i contenuti dell’art. 86, ove al comma 1 è previsto che l’amministrazione locale provvede a proprio carico, al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, per le tipologie di amministratori ivi individuati, che siano collocati in aspettativa non retribuita.

Il successivo comma 2 dispone che agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili.

In merito alle modalità applicative delle disposizioni di cui al citato comma 2 le sezioni regionali della Corte dei Conti, sono state chiamate ad esprimere il proprio parere sulla questione se anche per i lavoratori non dipendenti – per i quali l’istituto del collocamento in aspettativa non esiste – debba subordinarsi la concessione del beneficio alla espressa e concreta rinuncia all’espletamento dell’attività lavorativa svolta, così da garantire che l’incarico istituzionale sia effettuato nelle medesime condizioni di esclusività previste per i lavoratori dipendenti.

Il citato comma 2 dell’art. 86 T.U.O.E.L. nulla dispone al riguardo.

Le sezioni regionali dell’organo di controllo hanno precisato che la disposizione in argomento, nella parte in cui prevede, in favore dell’amministratore che non sia lavoratore dipendente, il pagamento di una cifra forfettaria da effettuarsi ”allo stesso titolo previsto dal comma 1” deve intendersi come riferita non già solo all’oggetto del pagamento (gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi), ma anche alla ragione che casualmente lo giustifica, da rinvenirsi nel sostegno che l’ordinamento assicura a favore di chi opta per l’esclusività dell’incarico di amministratore. Tale opzione o scelta non può essere differentemente misurata per il lavoratore dipendente rispetto al lavoratore non dipendente.

Osserva al riguardo la Corte dei Conti che la mancanza, per i lavoratori che non siano dipendenti, dell’istituto dell’aspettativa senza assegni, previsto per i soli lavoratori dipendenti, e la pratica difficoltà di verificare il mancato esercizio contemporaneo della professione, da parte dell’amministratore locale, non può essere argomento per sostenere che l’art. 86, commi 1 e 2, TUOEL, abbia ad oggetto fattispecie diversamente costruite a seconda che sia abbia riguardo ai lavoratori dipendenti (comma 1) o ai lavoratori non dipendenti (comma 2). Le due disposizioni ad avviso dell’organo di controllo hanno la medesima ratio, e unificato il trattamento dedicato a differenti categorie di lavoratori-amministratori locali costruendo una fattispecie che ha, per entrambi, i medesimi presupposti.

La circostanza che il decreto interministeriale del 25 maggio 2001 garantisca ai lavoratori non dipendenti la contribuzione minima non starebbe a significare, ad avviso delle sezioni regionali di controllo, che il lavoratore interessato possa accedervi solo perché rivesta una delle prescritte cariche di amministratore locale. Così opinando, infatti, l’assunzione da parte dell’Ente locale degli oneri contributivi si tradurrebbe nell’equivalente di un loro sgravio netto a favore del lavoratore non dipendente che accede alla carica di amministratore locale e di una loro contestuale fiscalizzazione con aggravio del bilancio comunale, senza alcuna corrispettiva dedizione del tempo lavorativo ai soli compiti di amministratore locale.

Se si ammettesse inoltre che il lavoratore non dipendente possa, in pendenza di mandato, svolgere ugualmente la sua professione facendo gravare sul bilancio dell’Ente il pagamento dei contributi (da lui altrimenti dovuti) nella misura minima prevista, si finirebbe per consentire l’alterazione delle condizioni di mercato, dal momento che l’amministratore locale esercente la professione, l’arte o il mestiere, non gravato dagli oneri contributivi, avrebbe margini di ricavo più ampi rispetto alla concorrenza.

Né, si ritiene, possa essere validamente eccepito che, dalla circostanza che il più volte citato comma 2 dell’art. 86 T.U.O.E.L. nulla dispone circa l’obbligo di astenersi dall’attività professionale da parte del lavoratore non dipendente durante lo svolgimento del mandato elettorale, ne può derivare un’assenza di tale obbligo espressamente voluta dal legislatore.

Ciò posto questo Dipartimento, tenuto anche conto dei generali principi di buon andamento e di contenimento della spesa pubblica, ritiene di condivisibili le argomentazioni formulate dalle citate sezioni regionali di controllo in merito all’ambito applicativo dell’art. 86 comma 2 T.U.O.E.L..

 

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