I giudici contabili dopo aver separato le responsabilità dirigenziali in sede di parere posto in un deliberazione illegittima di Giunta Comunale, foriera di danno erariale (vedi articolo bilancioecontabilita.go-vip.net del 08/08/2019), entrano nel merito della responsabilità anche del Segretario comunale.
I rilevi della Procura
A fronte della deliberazione di Giunta Comunale che aveva permesso l’utilizzazione di buoni lavoro elargiti ai cittadini per attività di manutenzione di verde pubblico, con conseguente violazione del codice dei contratti e di tutta la normativa sul lavoro pubblico, è stato chiamato a rispondere di danno erariale anche il Segretario comunale (oltre alla Giunta, al Sindaco e ai dirigenti). La responsabilità del Segretario, secondo la Procura, è quella di garantire la legittimità dell’azione amministrativa posta in essere dal Comune che nel caso di specie non sarebbe stata effettuata con conseguente responsabilità degli atti approvati.
A sua difesa il Segretario comunale ha escluso la sua responsabilità perché non avrebbe potuto opporre alcun rilevo né di forma e né di merito in sede di approvazione delle delibere, in quanto, come misura socio-assistenziale, le borse lavoro non postulano la predisposizione di contratti tra le parti trattandosi di atti unilaterali. Inoltre, sempre a confutazione della tesi della Procura, ha evidenziato come le delibere avevano correttamente ricevuto il parere di regolarità tecnica e contabile.
Le indicazioni del Collegio contabile
La Corte dei conti della Calabria (sentenza 185/2019) ha evidenziato come sia indubbio che il segretario comunale svolge una specifica funzione di garante della legalità e di correttezza amministrativa dell’azione dell’ente locale, di assistenza e di collaborazione giuridica ed amministrativa proprio in virtù dell’art. 17, comma 68, della l. 127 del 1997, ma ancor prima in virtù della l. 142 del 1990. Il fatto che sia stata disposta la soppressione, ai sensi dell’art. 17, comma 85, della legge citata, del parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione giuntale o consiliare, non costituisce giustificazione ad esonerare lo stesso da ogni responsabilità. Al contrario, l’evoluzione normativa in materia, ben lungi dall’evidenziare una sottrazione del segretario in questione alla responsabilità amministrativa per il parere eventualmente espresso su atti della Giunta o del Consiglio, ne ha invece sottolineato le maggiori responsabilità in ragione della rilevata estensione di funzioni, di tal che non assume alcun rilievo esimente l’art. 17, commi 85 e 86, l. n. 127/1997 che ha espressamente abrogato l’istituto del parere preventivo di legittimità del segretario comunale.
Sul punto il Collegio ritiene di condividere quanto già affermato dai giudici contabili, secondo cui la soppressione del parere di legittimità del segretario su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio “non esclude che permangano in capo al segretario tutta una serie di compiti ed adempimenti che, lungi dal determinare un’area di deresponsabilizzazione del medesimo, lo impegnano, invece, ad un corretto svolgimento degli stessi, pena la sua soggezione, in ragione del rapporto di servizio instaurato con l’Ente locale, all’azione di responsabilità amministrativa, ove di questa ricorrano gli specifici presupposti” (Sez. giur. Toscana, sent. n. 217/2012).
Nel caso di specie, continua il Collegio contabile, il Segretario comunale partecipando alla seduta di Giunta, avrebbe dovuto svolgere la sua funzione di garante del diritto ponendo in evidenza le gravi violazioni di legge che, con l’approvazione delle delibere di riconoscimento, si stavano effettuando, e, nell’ipotesi in cui gli assessori avessero comunque deciso di deliberare il riconoscimento, avrebbe dovuto esigere la verbalizzazione della sua opposizione. Non avendo nulla eccepito, al Segretario deve confermarsi la responsabilità amministrativa.
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