La delibera contrasta, infatti, con la normativa posta a tutela della concorrenza e del mercato, dal momento che l’affidamento del servizio, con la determinazione delle relative caratteristiche e modalità di gestione, non è stato proceduto dall’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, così da garantire la concorrenza per il mercato.
Anche l’Aci e gli Aci territoriali, quando prestano un’attività economica di carattere imprenditoriale, sono imprese – sottolinea il parere – e soggette alle regole di concorrenza. Il fatto che i suddetti enti possano, nell’ambito della loro attività istituzionale, svolgere determinati servizi, non può giustificare che le amministrazioni pubbliche, che di questi servizi si avvalgono, li affidino senza gara, in violazione della normativa posta a tutela della concorrenza.
I servizi oggetto di affidamento, facilmente reperibili sul mercato mediante l’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, costituiscono attività tipicamente economica e di carattere imprenditoriale. Pertanto, prosegue l’Autorità, il fatto che l’Automobile Club provinciale sia statutariamente legittimato a collaborare con le pubbliche amministrazioni è irrilevante e non esime dall’assoggettabilità alle regole generali di concorrenza.
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