Il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere 45298 del 07/10/2013 interviene sulla possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria a seguito delle modificazioni avvenute ad opera della Legge di stabilità 2013, cos’ come novellate dall’art.1, comma 339 lettera a), il quale ha disposto che:
All’articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria,nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.»
Il Dipartimento precisa che, per quanto riguarda il settore pubblico, i contratti non hanno ancora provveduto al recepimento di tale norma e pertanto, per l’applicazione della disposizione in questione l’Amministrazione dovrà attendere il recepimento attraverso il contratto collettivo di comparto o la contrattazione quadro.
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