Limiti massimi di permanenza in servizio – parere del dipartimento della funzione pubblica

Pubblicato in data 03/02/2013 il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: art. 24, d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011. Limiti massimi per la permanenza in servizio. Qui di seguito il contenuto del parere:

Si fa riferimento alla nota di del 21/01/2014  protocollo n. 4869, con la quale codesto Comune chiede allo scrivente Dipartimento l’interpretazione della disposizione contenuta nell’art. 2, comma 4, del d.l. n. 101 del 2013, convertito in l. n. 125 del 2013, che prevede: “L’art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all’entrata in vigore del predetto articolo 24.”.

La disposizione chiarisce che qualora il dipendente pubblico abbia conseguito un qualsiasi diritto a pensione entro il 31/12/2011, è obbligatoriamente soggetto al regime dei requisiti e delle decorrenze previgente rispetto all’introduzione della riforma di cui al citato art. 24. In sostanza,  secondo la norma il dipendente con un diritto a pensione maturato entro il 31/12/2011 non può esercitare un’opzione per il nuovo regime, ma soggiace comunque [obbligatoriamente] al regime previgente.

Ciò posto, il dipendente che ha maturato un diritto a pensione entro il 31/12/2011, raggiungendo, ad esempio, la quota 96 oppure, per le donne, i requisiti previgenti per la pensione di vecchiaia (61 anni di età e almeno 20 anni di contributi), ma che non ha ancora raggiunto l’età limite ordinamentale  per la permanenza in servizio di cui all’art. 4, del d.P.R. n. 1092 del 1973, ossia sessantacinque anni, è titolare di un diritto che può o meno decidere di esercitare. L’amministrazione, in questo caso, deve accogliere l’istanza del dipendente che faccia richiesta di essere collocato a riposo in virtù del diritto conseguito prima dei 65 anni di età. Qualora il dipendente soggetto al regime previgente non eserciti tale diritto, l’amministrazione è obbligata a collocarlo a riposo al compimento dei 65 anni di età, salvo la concessione del trattenimento in servizio per un biennio di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, in presenza di tutti i presupposti di legge.

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