Parere del Consiglio di Stato sulla correlazione tra i mutui CDP e patto di stabilità interno

E’ stato pubblicato in data odierna il parere del Consiglio di Stato sez. I, 21 febbraio 2017, n. 457, avente ad oggetto “Quesito concernente il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102 – articolo 9-bis (patto di stabilità interno per gli enti locali)”

22 Febbraio 2017
Modifica zoom
100%
E’ stato pubblicato in data odierna il parere del Consiglio di Stato sez. I, 21 febbraio 2017, n. 457, avente ad oggetto “Quesito concernente il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102 – articolo 9-bis (patto di stabilità interno per gli enti locali)” qui di seguito commentato.

Quesito

Il quesito involge una complessa problematica riguardante i possibili profili di responsabilità che potrebbero determinarsi in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti qualora soggetti beneficiari di mutui, interamente o parzialmente non erogati, concessi dalla Cassa depositi e prestiti sulla base di leggi speciali che ne prevedono l’ammortamento a carico dello Stato dovessero avvalersi della facoltà riconosciuta dall’art. 9 bis,  d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2009 n. 102 (patto di stabilità interno per gli enti locali).

Il Parere

Ha chiarito la Sezione che la disposizione in questione ha un ambito di applicazione ben perimetrato, riguardando:
– soltanto mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti;
– nell’ambito di questi, soltanto i mutui assentiti sulla base di leggi speciali che ne prevedono l’ammortamento a carico dello Stato;
– nell’ambito di questi, solo quelli che all’entrata in vigore della norma non sono stati interamente erogati dalla stessa Cassa depositi e prestiti.

Ove ricorrano le tre condizioni sopra richiamate, il soggetto beneficiario (o il rispettivo ente pubblico di riferimento), se non intende proseguire in tutto o in parte nella realizzazione dell’investimento finanziato con il mutuo in questione, può assumere due determinazioni:
rinunciare al mutuo, anche parzialmente, per la parte non erogata;
non rinunciare (in tutto o in parte) al mutuo ma destinare diversamente una parte della quota di esso non erogata e non rinunciata ad uno scopo diverso da quello per il quale il mutuo era stato in origine assentito.

La Sezione ha quindi chiarito che:

a) i commi 6 e 7 dell’art. 9 bis, d.l. n.78 del 2009 hanno un ambito applicativo limitato alle quote dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti non ancora erogate;
b) tale quota dei mutui può essere in tutto o in parte rinunciata dal soggetto beneficiario ovvero dall’ente pubblico di riferimento dello stesso soggetto beneficiario;
c) per la parte non rinunciata tale quota dei mutui non ancora erogata può essere destinata, su richiesta del soggetto beneficiario ovvero dell’ente pubblico di riferimento, in misura non superiore al 50%, ad altri interventi di propria competenza; in tal caso il residuo dovrebbe essere destinato ad ulteriori utilizzazioni ben individuate (si vedano le lett. b) e c) del comma 7) ma estranee all’ambito di competenza del beneficiario o dell’ente pubblico di riferimento;
d) sia per il caso di rinuncia che per il caso di diversa destinazione parziale del mutuo, dovrebbero gravare sul soggetto beneficiario gli effetti economici conseguenti al venir meno delle risorse destinate ad onorare i rapporti contrattuali in essere collegati all’ impiego delle risorse medesime.

Ciò sembrerebbe imporre un particolare onere di motivazione dell’atto di rinuncia, posto che essa determinerebbe:

(i) una specifica onerosità per il soggetto beneficiario, altrimenti non dovuta e altrimenti non giustificabile in termini di responsabilità contrattuale;
(ii) una lesione della situazione giuridica dei titolari dei rapporti contrattuali in essere – come nel caso evidenziato dal Ministero istante – che si vedrebbero privati unilateralmente della possibilità di dare corso ai contratti sottoscritti.

Conclusioni

La Sezione ha quindi concluso nel senso dell’impossibilità di dare una risposta in via generale al quesito posto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non essendo ipotizzabile una esenzione della stessa Amministrazione – in astratto – da ogni tipo di responsabilità nell’ambito di azioni che dovessero essere promosse dagli aggiudicatari nei confronti dei soggetti attuatori beneficiari dei mutui in questione.
Spetterà al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze previsto dal comma 8 dell’art. 9 bis, d.l. n. 78 del 2009 – nell’ambito delle modalità attuative con cui, a seguito delle richieste operate dai soggetti beneficiari ovvero degli enti pubblici di riferimento, si determineranno gli effetti conseguenti sui mutui assunti dalla Cassa depositi e prestiti e non ancora erogati – fissare criteri e fornire indicazioni precise in proposito, eventualmente con riferimento ad una casistica esemplificativa.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento