di Anna Guiducci
Variazioni in corso al bilancio di previsione già deliberato per recepire le novità introdotte dalla manovra 2019. Nel caso in cui l’ente avesse approvato i propri documenti di programmazione entro il 31 dicembre 2018 si potrebbe, infatti, rendere necessario l’adeguamento delle poste contabili e dei piani e programmi correlati per renderli coerenti con la nuova disciplina in materia di vincoli di finanza pubblica e con le altre disposizioni in tema di entrata e spesa degli enti locali. Con i commi 819 e seguenti dell’articolo 1 della legge 145/2018 vengono infatti definiti i nuovi parametri per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali ai quali viene imposto solo il raggiungimento dell’equilibrio di competenza dell’esercizio non negativo, da verificare in sede di rendiconto. La traduzione pratica è l’allentamento dei vincoli all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione o dell’indebitamento per il finanziamento delle spese di investimento di Comuni e Province, prima condizionati dalle norme sul pareggio di bilancio. La regola vale anche per gli enti in disavanzo di amministrazione, nei confronti dei quali tuttavia il legislatore ha posto maggiori prescrizioni, consentendo l’utilizzo dell’avanzo per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto sul risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti dubbia esigibilità e per il fondo anticipazione di liquidità, incrementato della quota di disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. In tema di entrate locali, la conferma dello sblocco di aliquote e tariffe si accompagna alle novità introdotte dai commi 917 e 919 alla disciplina dell’imposta di pubblicità. Oltre alla possibilità di aumento fino al 50 per cento delle tariffe e dei diritti stabiliti dal Dlgs 507/1993, a decorrere dal 1° gennaio 2019, viene infatti stabilita la possibilità di rateizzare in 5 anni i rimborsi per le maggiorazioni applicate dai Comuni nel periodo 2013/2018 sull’imposta di pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni. Gli enti dovranno dunque procedere all’iscrizione secondo esigibilità dei rimborsi dovuti o accantonare in apposito fondo rischi le somme potenzialmente liquidabili. Nel corso del 2019 sarà inoltre possibile ridurre, con una variazione di bilancio, dall’85 all’80 per cento l’accantonamento minimo al fondo crediti dubbia esigibilità se sono rispettati i parametri di virtuosità sui tempi di pagamento. Ai fini del raggiungimento dell’equilibrio in conto capitale dovrà poi essere stanziato il fondo Imu-Tasi (che passa complessivamente da 300 a 190 milioni di euro) da finalizzare, a differenza degli anni passati, al finanziamento dei piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade, scuole e altri immobili. L’adeguamento entro il mese di gennaio delle convenzioni eventualmente già sottoscritte con la Presidenza del consiglio dei Ministri per il finanziamento del bando periferie impone poi di variare la programmazione dei lavori pubblici già approvata. A decorrere dal 2020, in caso di mancato rispetto dei parametri di virtuosità sul debito commerciale e sui relativi tempi di pagamento, dovrà infine essere iscritto nella parte corrente del bilancio il fondo garanzia debiti sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, le cui economie confluiscono a fine esercizio nella quota libera del risultato di amministrazione.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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