Pareggio di bilancio: sanzioni riservate solo a chi non certifica

il sole24ore
18 Febbraio 2019
Modifica zoom
100%

di

Niente penalità per gli enti che sforano i vincoli di finanza pubblica I dati definitivi sul saldo 2018 vanno inviati entro il prossimo 1° aprile
Obbligo di certificazione finale del pareggio di bilancio dell’anno 2018 e conferma delle sanzioni in caso di mancato/ritardato invio entro il entro il termine del 1° aprile 2019. Non si applicano invece penalizzazioni in caso di mancato rispetto del saldo non negativo 2018. A elencare i punti fermi sulla disciplina del pareggio di bilancio per l’anno 2018, dopo le importanti novità della legge 145/2018, è la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 3 del 14 febbraio 2019, relativa ai chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio (si veda anche Il Sole 24 Ore di venerdì).

La Ragioneria ricorda che sono confermati gli effetti peggiorativi prodotti sul saldo dell’esercizio 2018 dal mancato o parziale utilizzo degli spazi finanziari acquisiti nell’anno.

Gli enti locali restano poi assoggetti all’obbligo di monitoraggio e certificazione, entro la scadenza del 1 aprile 2019 (31 marzo è domenica), del saldo finale effettivamente conseguito nell’anno 2018 (commi da 469 a 474 dell’articolo 1 della legge 232/2016).

Il prospetto per la certificazione sarà definito con decreto e dovrà essere firmato digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall’organo di revisione. Prima di apporre la firma gli enti devono controllare che i dati del saldo al 31 dicembre 2018 inseriti in sede di monitoraggio siano corretti.

Nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a rettificarla, entro il termine perentorio di 60 giorni dall’approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 1° luglio 2019 (30 giugno è domenica). Superata quella scadenza, le amministrazioni sono obbligate a inviare una nuova certificazione a rettifica della precedente solo nel caso in cui rilevino un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo.

La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio costituisce inadempimento all’obbligo del pareggio di bilancio e comporta dunque l’applicazione delle sanzioni.

Se la certificazione, sebbene in ritardo, è inviata entro il 30 maggio 2019, si applica nei 12 mesi successivi al ritardato invio la sola sanzione del divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato.

A partire dal 31 maggio 2019, negli enti che non hanno trasmesso la certificazione il revisore assume il compito, in qualità di commissario ad acta, di curare l’assolvimento dell’adempimento e di trasmettere il modello entro i successivi trenta giorni (29 giugno 2019), pena la decadenza dal ruolo di revisore. Se la certificazione è trasmessa dal revisore entro il predetto termine si applicano le sanzioni del divieto di assunzione di personale e di riduzione delle indennità degli organi politici. Fino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta sono sospese le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del ministero dell’Interno relative all’anno successivo a quello di riferimento.

A decorrere dall’esercizio 2019 cessano di avere applicazione, infine, le sanzioni conseguenti al mancato rispetto del saldo non negativo dell’anno 2018.

Mentre sono sempre in vigore le limitazioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2017 accertato dalla Corte dei conti successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce. Sul punto la legge di bilancio 2019 è intervenuta ad eliminare la penalizzazione del divieto di assumere personale con riferimento ai comuni non rispettosi del pareggio 2017 che hanno rinnovato i propri organismi nelle elezioni di giugno 2018.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento