Pacchetto Iva: contro le frodi, reverse charge e split payment

Con comunicato del 07/12/2014 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate rende noto che:

Nella Stabilità 2015 (legge 190/2014), in ambito Iva, non solo misure per prevenire fenomeni fraudolenti. Tra le altre disposizioni: l’aliquota agevolata del 4% per gli e-book, quella ordinaria per il pellet e la presentazione anticipata a febbraio della dichiarazione annuale (a partire dal 2016), con conseguente abolizione della comunicazione dati.

Reverse charge esteso ad altri settori (commi 629-633)

Dall’1 gennaio 2015 il particolare meccanismo dell’inversione contabile deve essere applicato anche a una nuova serie di operazioni riguardanti i settori edile, energetico e della grande distribuzione, ulteriori rispetto a quelle già elencate nei commi quinto e sesto dell’articolo 17 del Dpr n. 633/1972 (cessioni di oro da investimento, cessioni di materiale d’oro e di prodotti semilavorati con specifiche caratteristiche di purezza; prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori; cessioni di fabbricati, per le quali il cedente ha espresso in atto l’opzione per l’imponibilità Iva; cessioni di cellulari; cessioni di personal computer e loro componenti e accessori; cessioni di materiali e prodotti lapidei) e nel comma settimo dell’articolo 74 dello stesso decreto (cessioni di rottami).

Ricordiamo che il sistema del reverse charge, derogando alla disciplina generale in materia di Iva, trasferisce gli obblighi di assolvimento dell’imposta dal cedente all’acquirente. Quest’ultimo, infatti, ricevuta dal fornitore la fattura senza applicazione dell’Iva e con l’indicazione che si tratta di un’operazione soggetta a inversione contabile, integra il documento, riportando l’aliquota e la relativa imposta, e lo annota sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti.

Il meccanismo è stato ora esteso alle seguenti operazioni:

• prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici
• trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (articolo 3 della direttiva 2003/87/Ce)
• trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica
• cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore
• cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari
• cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Per le operazioni appartenenti al settore energetico, l’applicazione del reverse charge è prevista per quattro anni. Invece, per il settore della grande distribuzione, l’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea.

Con lo split payment, le PA versano l’Iva direttamente all’erario (commi 629-633)

Via libera allo split payment per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici (Stato, organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e loro consorzi, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituti universitari, unità sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza, enti di previdenza), che non risultano debitori d’imposta; quindi, ne è esclusa l’applicazione per le operazioni soggette al sistema del reverse charge e gli acquisti intracomunitari, relativamente ai quali l’ente pubblico assume la veste di debitore dell’Iva. La disposizione, nelle more del rilascio della prevista autorizzazione comunitaria, va comunque applicata alle operazioni per le quali l’Iva è esigibile a partire dall’1 gennaio 2015.

In base allo split payment, finalizzato a contrastare le frodi costruite sulla figura del missing trader, l’ente pubblico, a fronte della cessione o della prestazione ricevuta, eroga il solo corrispettivo al netto dell’Iva, versando l’imposta direttamente all’erario (il meccanismo non si applica alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d’acconto), secondo modalità e termini che saranno stabiliti da un decreto ministeriale.

Per i contribuenti nei cui confronti si applica il meccanismo dellosplit payment (che quindi, presumibilmente, si troveranno in una costante posizione creditoria), è previsto che tali operazioni rientrino nel conteggio di quelle che rappresentano il presupposto per ottenere il rimborso, anche trimestrale, del credito basato sull’aliquota media. Inoltre, con lo stesso Dm che fisserà termini e modalità di versamento, questi soggetti saranno inseriti nell’elenco degli ammessi ai rimborsi Iva in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni soggette allo splitpayment.

Infine, per le PA che omettono o ritardano il versamento dell’imposta, è prevista l’applicazione della sanzione per omesso o tardivo versamento, cioè il 30% dell’importo non versato.

Dichiarazione Iva in forma autonoma, entro febbraio

A partire dal 2016 (anno d’imposta 2015) cambieranno modalità e termini di presentazione della dichiarazione Iva annuale (comma 641). Il modello relativo all’imposta sul valore aggiunto non viaggerà più in maniera unificata assieme alla dichiarazione dei redditi, quindi all’interno di Unico, ma dovrà essere presentato in forma autonoma. Cambierà anche la scadenza del termine di presentazione, anticipata dal 30 settembre all’ultimo giorno del mese di febbraio. Conseguentemente, verrà meno l’attuale obbligo di presentare, entro lo stesso mese di febbraio, la comunicazione dati Iva, ossia il modello necessario al calcolo delle “risorse proprie” che ciascun Stato membro deve versare al bilancio dell’Unione europea. Nel 2015, pertanto, per quella comunicazione, si tratterà dell’ultima volta. Poi, l’uscita di scena.

Aliquote in giù e aliquote in su

Meno Iva sugli “e-book”. Interpretando la portata del n. 18) della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972, la legge di stabilità 2015 (comma 667) ha specificato che sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice Isbn e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica. Pertanto, l’aliquota ridotta del 4%, già applicata a giornali, libri e periodici in formato cartaceo, è stata estesa anche ai libri in formato elettronico.

Invece, con una modifica al n. 98) della tabella A, parte III, è stata aumentata dal 10 al 22% l’aliquota da applicare alle cessioni deipellet di legno (comma 711).

Sempre in tema di aliquote Iva, va segnalata la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, della disposizione contenuta nel “decreto sblocca Italia” che, per agevolare l’istituzione dei “marinaresort”, equipara le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, alle strutture ricettive all’aria aperta, consentendo di applicare ai clienti che vi alloggiano l’aliquota del 10%, anziché quella ordinaria del 22 per cento (comma 237).

Gli incrementi programmati (commi 718 e 719)

La legge di stabilità ha previsto l’aumento dell’aliquota ridotta – attualmente al 10% – di due punti percentuali a decorrere dall’1 gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale a partire dall’anno successivo. Dall’1 gennaio 2017, pertanto, raggiungerà quota 13 per cento.

Invece, per l’aliquota Iva ordinaria, oggi al 22%, è previsto un primo aumento di due punti percentuali dal 2016, un secondo incremento di un altro punto dal 2017 e di un terzo ritocco di 0,5 punti percentuali dall’1 gennaio 2018, data a partire dalla quale, quindi, l’Iva ordinaria si attesterà al 25,5 per cento.

Tuttavia, gli incrementi programmati potranno essere sostituiti, per intero o in parte, da provvedimenti normativi in grado di assicurare gli stessi effetti positivi sul bilancio dello Stato, tramite maggiori entrate o risparmi di spesa.

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