di Massimiliano Finali
Possono presentare domanda le p.a., le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati
Per interventi su calamità, rifugiati, beni culturali e scuole
Rimane a disposizione poco più di un mese di tempo per gli enti interessati ad accedere ai fondi previsti dall’otto per mille a diretta gestione statale. Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, una quota pari all’otto per mille del gettito Irpef è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati, conservazione di beni culturali e interventi riguardanti immobili destinati all’istruzione scolastica. Possono presentare domanda, entro il 30 settembre di ciascun anno, le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati.
Le istanze devono essere inviate al Dipartimento coordinamento amministrativo di palazzo Chigi. Fame nel mondo Gli interventi per il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all’obiettivo dell’autosufficienza alimentare nei paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti. Calamità naturali Gli interventi in caso di calamità naturale sono diretti ad attività di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geo-morfologici, idraulici, metereologici, di incendi boschivi e sismici, nonché al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali di cui all’articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4, danneggiati o distrutti dai medesimi fenomeni. Assistenza ai rifugiati Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, l’accoglienza, la sistemazione, l’assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi è assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia. Conservazione di beni culturali
Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi dello stesso Codice. Fino al 2026 le domande inerenti la conservazione dei beni culturali sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Edilizia scolastica Gli interventi per gli immobili adibiti all’istruzione scolastica, di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all’articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n.222, riguardano la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico degli edifici. Anche per l’anno 2021, le istanze attinenti alla categoria «edilizia scolastica» non potranno essere presentate, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, commi 160 e 172, della legge 13 luglio 2015, n.107, che destina le risorse agli interventi di edilizia scolastica necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili.
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
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