Organo competente a nominare l’Organismo indipendente di valutazione nei Comuni

Delibera CIVIT n. 21/2012 in tema di organo competente a nominare l’Organismo indipendente di valutazione nei Comuni. (Rel. Antonio Martone)

LA COMMISSIONE

 PREMESSO CHE

 – con nota in data 5 settembre 2012, il Segretario generale della Città di Sulmona ha segnalato che, con sentenza 28 marzo 2012, n. 1510, il TAR Campania, diversamente da quanto precedentemente affermato dalla Civit in risposta a un quesito formulato dal Comune di Cantù e dall’Anci nelle Linee guida in materia di ciclo della performance, ha sostenuto che, sulla base del combinato disposto dell’art. 14, comma 3, d. lgs. n. 150/2009 e dell’art. 42, comma 1, d. lgs. n. 267/2000, la nomina dei componenti del nucleo di valutazione “spetta al Consiglio comunale, in qualità di organo di indirizzo politico – amministrativo dell’ente, e non al Sindaco, che è semplicemente l’organo responsabile dell’amministrazione generale del Comune ed il suo massimo rappresentante”;

– che la stessa nota conclude chiedendo alla Commissione se intende persistere “nell’opinione già espressa, ovvero se ritenga condivisibile la diversa tesi sostenuta dal Giudice amministrativo”;

 RILEVATO CHE

 – l’art. 36 d. lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) individua nel Consiglio comunale, nella Giunta e nel Sindaco gli “organi di governo” del Comune, ai quali spetta, pertanto, nei rispettivi ambiti di competenza, la determinazione dell’attività di indirizzo politico – amministrativo;

– l’art. 42, comma 1, del citato decreto individua l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo nel Consiglio comunale, al quale è riconosciuta la competenza “limitatamente” ad alcuni atti fondamentali espressamente elencati nel secondo comma e tra i quali non sono inclusi provvedimenti di nomina ma soltanto formulazioni di pareri o indirizzi al riguardo.

– l’art. 50 dello stesso decreto, ai commi 1 e 2, prevede che il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune e rappresentante dell’ente, con l’indicazione di una serie di poteri di nomina (come nel caso dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni), talora sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, oltre che di attribuzione degli incarichi (dirigenziali e di collaborazione esterna);

– l’art. 4, comma 2, lett. g), l. n. 15/2009, ai fini dell’esercizio della delega ivi contenuta, con specifico riguardo agli enti locali, ha indicato tra i principi e i criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche la previsione secondo cui “i sindaci e i presidenti delle province nominano i componenti dei nuclei di valutazione (in sede di decreto delegato “Organismi Indipendenti di Valutazione”) …”; secondo i criteri e le metodologie stabilite dalla (istituenda) CiVIT.

– l’art. 14, comma 3, d. lgs. n. 150/2009 stabilisce, in termini generali, che l’Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all’articolo 13, dall’organo di indirizzo politico – amministrativo;

 CONSIDERATO CHE

 – nel quadro del d. lgs. n. 267/2000, mentre le funzioni del Consiglio comunale sono espressamente circoscritte alla adozione di alcuni atti, sulla base di una elencazione che deve ritenersi tassativa, le funzioni del Sindaco sono formulate dal legislatore in modo tale da potersi configurare una loro integrazione o specificazione da parte della fonte regolamentare o statutaria;

– una interpretazione sistematica basata sui riferimenti normativi contenuti sia nel Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d. lgs. n. 267/2000), sia nella recente riforma della pubblica amministrazione (l. n. 15/2009 e d. lgs. n. 150/2009), suffraga la tesi secondo cui, ai fini della nomina dell’Organismo indipendente di valutazione o di altro organismo analogo, l’organo di indirizzo politico – amministrativo dell’ente locale è individuato nel Sindaco;

– anche i singoli Comuni, del resto, nell’esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosciuta, nella materia del controllo interno, dall’art. 147 del d. lgs. n. 267/2000, hanno generalmente adottato provvedimenti che, nel disciplinare la istituzione, i poteri e le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione, hanno individuato nel Sindaco l’Organo competente alla relativa nomina;

– nello stesso senso, peraltro, si è già espressa questa Commissione, in risposta a un quesito formulato dal Comune di Cantù (www.civit.it);

– ad analoga conclusione, infine, è giunta l’Anci, nelle Linee guida in materia di ciclo della performance negli enti locali;

 ESPRIME L’AVVISO

 Che a conferma delle precedenti decisioni adottate sul punto, negli enti locali, l’organo competente ad adottare il provvedimento di nomina dell’Organismo indipendente di valutazione, deve essere individuato nel Sindaco che, per questa funzione, è l’organo di indirizzo politico – amministrativo dell’ente locale.

La presente delibera deve essere comunicata al Segretario Generale della Città di Sulmona e all’Anci.

Si dispone, altresì, la pubblicazione sul sito istituzionale della Commissione e la divulgazione con newsletter.

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