La proroga del termine previsto dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014 (cd. “Sblocca Italia”) e relativo alla disciplina della revoca dei finanziamenti di opere pubbliche non attuate, si è resa necessaria poiché alcuni interventi, caratterizzati da un iter progettuale e approvativo particolarmente complesso (es. Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Ponte stradale di collegamento tra l’autostrada per Fiumicino e l’EUR; Aeroporto di Firenze) vedono, allo stato attuale, la progettazione in uno stato molto avanzato, seppur non in linea con i termini preventivati, con il conseguente rischio di perdita, secondo le modalità previste dal comma 6 del medesimo articolo 3, delle risorse già stanziate per la realizzazione di detti interventi.
Come noto, la norma dello Sblocca Italia stabilisce che – ai fini della revoca del finanziamento per gli interventi non attuati – le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità degli interventi si realizzano quando i relativi adempimenti prescritti dai decreti interministeriali di assegnazione delle risorse, “sono compiuti entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti”.
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