Fino a un massimo di 9 ore la tariffa giornaliera frazionata per 24 ore. Superato tale periodo, è dovuto l’importo riferito all’occupazione per l’intero giorno. È quanto precisa la risoluzione n. 6 del 28 luglio 2018 del Dipartimento delle finanze, in relazione all’occupazione del suolo pubblico per periodi inferiori all’anno.
Il dipartimento ricorda innanzitutto che con la legge di bilancio 2020 sono stati introdotti, dal 2021, due canoni in sostituzione di alcune entrate locali:
- il primo, di portata generale, regolato dai commi 816 e seguenti, si riferisce all’occupazione, anche abusiva, delle aree demaniali appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Colpita anche la pubblicità, anche abusiva, effettuata tramite strutture installate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati, se visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale oppure all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato
- il secondo, previsto dai commi 837 e seguenti, è circoscritto all’occupazione delle aree e degli spazi demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni e delle città metropolitane, riservati allo svolgimento di mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Quest’ultimo, in un sol colpo, ha preso il posto della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), e, limitatamente alle occupazioni temporanee previste dal comma 842, dei prelievi sui rifiuti (Tari).
Il chiarimento oggetto della risoluzione riguarda il comma 843 che stabilisce i criteri per l’applicazione delle tariffe in caso di stazionamento temporaneo previsto dal precedente comma che fissa l’importo giornaliero nel caso in cui il periodo interessato sia inferiore all’anno solare.
In particolare il dubbio riguarda il frazionamento della tariffa. Si chiede se la somma deve essere divisa per 24 ore e applicata fino a un massimo di 9 oppure frazionata per un massimo di 9 ore come sostenuto da diversi regolamenti comunali.
Il dipartimento ritiene corretta la prima ipotesi.
Il comma 842 fissa le tariffe giornaliere standard applicabili dai comuni sul base del numero dei loro abitanti.
Il comma successivo si occupa degli stazionamenti temporanei e stabilisce che le amministrazioni comunali e le città metropolitane applicano le suddette tariffe frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo di utilizzo dell’area e sulla base della superficie occupata, e possono prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone in questione (comma 837), esenzioni e aumenti fino a un massimo del 25% rispetto gli importi standard. Inoltre, per i mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento del canone complessivo.
La norma, in pratica, mette alcuni paletti agli enti locali consentendo loro di frazionare la tariffa giornaliera in relazione alle ore effettive di occupazione, ma solo fino a un limite massimo di 9 ore, superato il quale è dovuta la somma stabilita per l’intero giorno.
Quindi, tornando al quesito, per effettuare l’esatto calcolo della tariffa, occorre suddividere l’importo per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore.
Per maggior chiarezza, la risoluzione riporta anche un esempio di calcolo sulla base di una tariffa giornaliera di 2 euro:
€ 2 x 10 mq = € 20/24h = € 0,83 (tariffa oraria) x 9 (ore max) = € 7,47
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Stefano Maini | 2020 Maggioli Editore
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