Le disposizioni legislative stabiliscono un limite massimo dei compensi dei revisori dei conti degli enti locali, ancorandoli alla fascia demografica dell’ente locale oggetto di prestazione professionale. L’eventuale diposizione consiliare che dovesse attribuire un compenso maggiore di quello previsto dal decreto ministeriale, da un lato attribuisce un potere dovere dell’ente alla sua ripetizione dall’altro, in ragione della nullità della disposizione attributiva del maggiore compenso, la ripetizione non è soggetta ai termini prescrizionali dell’azione dell’autotutela. Queste indicazioni sono contenute nella sentenza n.730/2021 della seconda sezione del TAR per la Puglia.
La vicenda
A seguito della legge n.184/2004 che istituiva la nuova provincia accorpando i comuni di Barletta, Andria e Trani, il Commissario straordinario con i poteri del Consiglio, adeguava i compensi dei revisori in carica al massimo della fascia demografica successiva, essendo la popolazione complessiva dei tre comuni superiore alla fascia di appartenenza del Comune di Trani. Anche a seguito dei rilievi della Sezione di controllo della Corte dei conti, il nuovo commissario in autotutela annullava la precedente deliberazione ripristinando il Compenso precedente e richiedendo la restituzione della maggiorazione indebitamente ricevuta. I revisori, a fronte dell’ordinanza ingiunzione ricevuta sul recupero delle somme disposte dall’ente locale, hanno presentato ricorso davanti al Tribunale amministrativo evidenziando alcune illegittimità contenute nell’atto di recupero. Il via principale il provvedimento ha errato nella quantificazione delle somme da restituire, tra l’altro non considerando il principio della non ripetibilità delle somme al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, per il semplice fatto che dette ritenute non sono mai entrate nella disponibilità materiale dei revisori. Ai fine del corretto procedimento amministrativo, sancito dalla legge n.241/90, l’annullamento delle disposizioni attributive delle provvidenze economiche ricevute non avrebbe potuto essere disposto passati il termini di tre anni e, in ogni caso, il provvedimento sarebbe illegittimo per non aver adeguatamente ponderato le condizioni soggettive dei revisori avendo l’ente omesso di valutare le modalità di recupero e quindi incidendo, in tesi, su diritti costituzionalmente sanciti ex artt. 2 e 3 Cost.
La conferma del recupero
Il Collegio amministrativo confuta le motivazioni del ricorso dei revisori.
L’art.241 del Testo unico degli Enti locali, rubricato “Compenso dei revisori”, prevede che, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali; che il compenso base sia determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale e che tali limiti massimi vengano aggiornati triennalmente. Il successivo decreto ministeriale ha stabilito, in conformità alle disposizioni legislative, i limiti massimi dei compensi sulla base di apposite tabelle contraddistinte dal numero degli abitanti dell’Ente. Nel caso in esame, appare evidente l’errore di valutazione della deliberazione del commissario straordinario con i poteri del Consiglio, avendo stabilito un compenso per una fascia demografica superiore rispetto a quella di appartenenza del Comune, non essendo ancora operativa la disposizione legislativa che aveva operato l’accorpamento dei comuni che avrebbero dovuto confluire nella Provincia istituita. A dire, pertanto, del Collegio amministrativo di primo grado, la deliberazione di adeguamento dei compensi è nulla e non illegittima, in quanto posta in violazione di norme imperative di legge, non potendo la stessa prevedere compensi in misura superiore ai limiti massimi stabiliti dal decreto ministeriale citato, costituendo detti limiti evidenti norme imperative limitative della spesa pubblica. Il provvedimento del recupero disposto dall’ente, inoltre, era anche privo di un elemento strutturale essenziale quale la causa stessa del pagamento, intesa come legittima giustificazione meritevole di tutela dell’attribuzione patrimoniale. Pertanto, in ossequio al dettato normativo dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che, al primo comma, prevede la nullità strutturale dell’atto, per cui “è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali”, il provvedimento originario, attributivo delle maggiorazioni di cui si discute, deve ritenersi ab origine nullo. La nullità della causa, quanto dell’atto, pone quindi un problema di ripetizione dell’indebito da parte dell’Amministrazione, in relazione alla quale vige un vero e proprio diritto-dovere di ripetere le somme indebitamente corrisposte ai pubblici dipendenti e tanto a prescindere dal tempo trascorso, in quanto, “l’oggetto del recupero produce di per sé un danno all’Amministrazione, consistente nell’esborso di denaro pubblico senza titolo ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente” (…) “Si tratta dunque di un atto dovuto che non lascia all’Amministrazione alcuna discrezionale facultas agendi e, anzi, configura il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate come danno erariale” (tra le tante: Cons. Stato, sez. IV, n. 750/2015). In altri termini, la ripetizione dell’indebito ad opera di una P.A. nei confronti di dipendenti e collaboratori a vario titolo, risulta recessivo il richiamo ai principi in materia di autotutela amministrativa sotto il profilo della considerazione del tempo trascorso e dell’affidamento maturato in capo agli interessati (tra le tante: Cons. Stato, sez. III, 4 settembre 2013, nr. 4429; id., 31 maggio 2013, nr. 2986; id., 10 dicembre 2012, nr. 11548).
Infine nessuna lesione dell’affidamento da parte dei revisori è avvenuta, anche in considerazione della qualità professionale dei ricorrenti, i quali non potevano non essere certi dell’illegittima percezione di somme non dovute.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento