Obblighi contributivi e assistenziali per i collaboratori locali

ItaliaOggi
16 Luglio 2021
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di  Vincenzo Giannotti

Autonomi soggetti a Inps e Inail – La Corte di cassazione ha condannato un ente al pagamento delle somme non versate

L’ente locale che proceda al conferimento di attività autonome, per l’espletamento di alcuni servizi resi alla cittadinanza o per il disbrigo di altre attività istituzionali, deve assoggettare il personale impiegato sia agli obblighi contributivi, mediante iscrizione nella gestione separata Inps, sia agli obblighi assistenziali, con relativo versamento dei contributi dovuti all’Inail. Essendo state escluse le pubbliche amministrazioni dalle cosiddette mini co.co.co., le attività svolte dai lavoratori autonomi devono essere classificate all’interno dei redditi assimilati al rapporto di lavoro dipendente che scontano le citate contribuzioni previdenziali e assistenziali. Sono queste le indicazioni della Cassazione (sentenza n.19586/2021) che ha condannato l’ente locale al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi. Il fatto Un ente locale ha proceduto all’impiego di lavoratori autonomi per lo svolgimento di una serie di servizi vari (censimento della popolazione, addetti impiegati nella ludoteca comunale e nei centri estivi, bagnini ed istruttori di nuoto, nonni vigili, educatori di asilo nido, accompagnatrici di anziani al mare e accompagnatrici casa-scuola di bambini disabili) classificando le citate prestazioni come prestazioni di natura occasionale e, come tali, non assoggettandole sia a contribuzione Inps sia a contribuzione Inail.

A seguito del verbale ispettivo congiunto degli ispettori dell’Inps e dell’Inail, il comune è stato condannato per omissione del versamento dei contributi alla gestione separata Inps oltre che al versamento dei contributi dovuti all’Inail. La Corte di appello, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha considerato dovuti gli importi certificati dall’Inps e dall’Inail, con conseguente ricorso dell’ente locale in Cassazione confermando la natura occasionale delle prestazioni rese dagli addetti utilizzati nei vari servizi dell’ente. Le precisazioni della Cassazione Per i giudici di Piazza Cavour le attività svolte dagli addetti ai vari servizi comunali sono inquadrabili all’interno dei redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c)- bis d. P.R. n. 917/1986). Infatti, si tratta di collaborazioni autonome aventi ad oggetto prestazioni di attività svolte in assenza di vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nell’ambito di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Non potendo, nel caso di specie, utilizzare le disposizioni sulle cosiddette mini co.co.co (Art. 61 decreto legislativo n. 276/2003) che non trovano applicazione per le pubbliche amministrazioni (ossia lavori a progetto di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro), le attività espletate ricadono nell’obbligo contributivo per la iscrizione alla gestione separata di cui al comma 26 dell’art. 2 legge n. 335/1995, nonché nell’obbligo assicurativo Inail. Per tali motivi deve essere considerata corretta la verifica degli ispettori contenuta nel verbale di accertamento, con la sola eccezione che non può trovare applicazione l’estensione per gli altri addetti non espressamente inclusi nel citato verbale di accertamento.’

In collaborazione con Mimesi s.r.l.

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