A seguito dei verifiche sull’affidamento di incarichi esterni è emerso che un ente di grandi dimensioni non ha preventivamente richiesto il parere obbligatorio, anche se non vincolante, del collegio dei revisori dei conti. La Corte dei conti dell’Emilia-Romagna (deliberazione n.69/2022) oltre a confutare le controdeduzioni dell’ente indica le conseguenze previste dal legislatore in mancanza del parer dei revisori.
Le disposizioni normative
L’art. 1, comma 42, della legge n. 311/2004 che la Sezione Autonomie con deliberazione n. 4/2006 aveva ritenuto implicitamente abrogata dalla legge finanziaria del 2006 è stata, successivamente dalla giurisprudenza contabile chiarito la sua perdurante vigenza (Sezione regionale contr. Emilia-Romagna, delib. n. 95/2017; Sez. regionale contr. Toscana, deliberazione n. 6/2020), ha previsto che gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il provvedimento con cui è conferito l’incarico di studio, ricerca, consulenza deve essere corredato del parere obbligatorio (ma non vincolante) dell’organo di revisione economico – finanziaria dell’ente. Tale obbligo, di preventiva sottoposizione dell’atto al Collegio dei revisori dei conti in qualità di organo di funzione di controllo interno dell’ente permane e riguarda un singolo atto di spesa ed ha finalità distinte dal controllo sulla gestione affidato alla magistratura contabile.
Pertanto, l’affidamento di incarichi realizzato in violazione della disciplina che prevede il previo parere “costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale” (art. 1, co. 42, legge n.311/2004).
La verifica e le motivazioni dell’ente
Sulla base della sopra indicata normativa, il magistrato istruttore ha chiesto copia, all’ente locale, del parere reso sugli atti di incarico dal Collegio dei revisori.
Dalla verifica successiva dei documenti trasmessi, è emersa la mancanza, a corredo dell’atto di conferimento di incarichi, del parere reso dal Collegio dei revisori che l’Amministrazione avrebbe dovuto assumere.
A giustificazione della mancanza di tali pareri, l’ente ha ritenuto non più necessaria l’acquisizione della valutazione del medesimo Collegio a corredo dell’atto di spesa in conformità alla deliberazione della Corte dei Conti, sez. Autonomie, n. 4 del 17/2/2006, laddove ha affermato che: “la nuova disciplina della legge finanziaria per il 2006 (ndr combinato disposto di cui all’art. 1, commi 9 e 173 della l. 266/2005) sostituisce ed abroga, per evidenti motivi di incompatibilità, l’art. 1, comma 11 e 42” e considerato anche che “il capo del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, recante la disciplina degli incarichi a soggetti esterni all’amministrazione, inviato a suo tempo alla Sezione di controllo in indirizzo, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 57, L. Finanziaria n. 244/2007 e da questa licenziato senza rilievi sullo specifico punto – non lo prevede …”).
Le indicazioni del Collegio contabile
In via principale, ha rilevato il Collegio contabile, come l’obbligo di verifica da parte dell’organo di revisione riguarda il singolo atto di spesa e assolve a finalità nettamente distinte da quelle affidate al controllo sulla gestione di pertinenza della magistratura contabile. L’intervento del revisore contabile è necessario quale titolare di funzioni di controllo interno all’ente e di raccordo con gli organi di controllo esterno (Corte conti, sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione n. 506/2010 del 23 aprile 2010; Sez. contr. reg. Piemonte, parere n.23 del 18 marzo 2010).
In ragione dell’apparato sanzionatorio previsto dalla legge, oltre ad obbligare l’ente ad adattare il regolamento sull’affidamento degli incarichi esterni alle indicazioni della magistratura contabile, copia della deliberazione, in ragione delle violazioni riscontrate, è stata inviata anche alla Procura regionale della Corte dei conti, al fine di verificare eventuali responsabilità erariali dovute alla mancata preventiva richiesta del parere all’organo di revisione contabile sugli incarichi esterni affidati dall’ente locale.
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