Nuovo Codice degli appalti: anticipazione del prezzo

20 Luglio 2023
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Un aspetto di particolare rilevanza della nuova normativa sugli appalti riguarda la riforma dell’anticipazione del prezzo prevista dal comma 18 dell’art. 35 del vecchio Codice. Infatti, l’art. 125 del nuovo Codice stabilisce che sul valore del contratto di appalto è calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo, pari al 20% da corrispondere all’appaltatore, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ovvero quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili oppure pe evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica per il patrimonio storico, artistico, culturale, ossia nei casi in cui la mancata esecuzion immediata della prestazione, dedotta nella gara, determinerebbe un grave dann all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziament dell’UE.

La novità, dal 1° luglio 2023, consiste nella possibilità di estendere al 30% l’anticipazione del corrispettivo, che finora era stabilita nella misura del 20%, fatto salvo quanto previsto dal vigente art. 207 del D.L. n. 34/2020 che, al fine di garantire maggiore liquidità alle imprese appaltatrici, dava facoltà di elevarla fino al 30%, fino al 31 dicembre 2022, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Quella introdotta dall’art. 125 è una facoltà che deve essere ovviamente ponderata dalle stazioni appaltanti in funzione della liquidità dell’ente, al fine di evitare l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria ex art. 222 del TUEL.

Per quanto riguarda invece la contabilizzazione dell’anticipazione, occorre fare riferimento alla FAQ di Arconet n. 37 del 14 febbraio 2020 con la quale è stato chiarito che la stessa, essendo considerata un acconto della prestazione, deve essere imputata al titolo 2° della spesa in caso di appalto di lavori o al titolo 1° della spesa nel caso di acquisizione beni e servizi, negli stanziamenti previsti per la realizzazione dell’opera o per la fornitura dei beni e servizi.

Ricordiamo che l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa,
secondo il cronoprogramma della prestazione, e che la stessa viene gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Infine, viene eliminato il limite temporale ai contratti ad impegno pluriennale (solo se superiori a tre anni), previsto dal comma 4-bis dell’art. 159 del vecchio Codice, in base al quale l’importo dell’anticipazione doveva essere calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, e doveva essere corrisposta entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

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