Il nuovo codice si compone di 229 articoli (mentre il d.lgs. 50/2016 verrà abrogato) e 36 allegati (11 in più dei 25 del codice attuale). La grande novità rispetto al passato è che questa volta non bisognerà aprire la procedura dell’attuazione: il codice, messo a punto da una commissione ad hoc del Consiglio di Stato, viene presentato come «auto-esecutivo». Una scelta che giustifica la mole aggiuntiva di allegati, che andranno anche a sostituire (in parte incorporandole) anche 13 Linee guida dell’ANAC.
Ecco in sintesi i punti rilevanti che caratterizzano il nuovo codice appalti:
– Periodo transitorio di fatto in aiuto di PA e imprese. Il nuovo impianto non acquista efficacia da subito: entrata in vigore immediata (il primo aprile) per rispettare le scadenze imposte dal PNRR, ma si tratta di una disposizione meramente formale perché concretamente le nuove norme diventeranno operative soltanto più avanti. Il testo approvato in Cdm prevede di fatto un periodo transitorio di tre mesi, individuando nel primo luglio la data in cui norme e allegati “acquistano efficacia”.
– Spinta alla digitalizzazione. Con un piccolo passo indietro, le norme sulla digitalizzazione per le pubbliche amministrazioni entrano infatti in vigore dal primo gennaio 2024).
– Semplificazione. Più spazio all’affidamento diretto (il sottosoglia diventa la regola).
– Revisione prezzi e cause di esclusione. Obbligo di revisione dei prezzi e obiettivo di estendere la qualificazione anche a servizi e forniture
– Cambia il ruolo dell’ANAC. Piccolo ridimensionamento delle competenze dell’ANAC.
– Autosesecutività. Eliminati i rinvii a regolamenti e altri atti attuativi: vengono recepite invece le norme regolamentari e di secondo livello negli allegati al testo. In questo modo i 35 allegati del nuovo codice consentono di eliminare le norme di secondo livello stratificate nel tempo.
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