Nuovo aggiornamento dei principi contabili di cui al d.lgs.118/2011

15 Luglio 2019
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Dopo diverse riunioni è stato finalmente definito ed approvato dalla Commissione ARCONET alla data del 19 giugno 2019 lo “Schema di decreto aggiornamento allegati al d.lgs. 118 del 2011”, tenuto conto anche del suggerimento delle modifiche proposte dall’ANCI e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Accantonamenti per contenzioso

A seguito della proposta dell’ANCI la Commissione ha approvato la seguente modifica al principio  contabile applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria, integrando il paragrafo 5.2, lettera h con la seguente frase:

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d’anno, qualora nel corso dell’esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) consentendo la riduzione dell’accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza”.

Viene data, quindi, la possibilità in sede di variazione degli stanziamenti di bilancio di aggiornare gli importi accantonati al contenzioso sulla base dei risultati ottenuti sul contenzioso dell’esercizio precedente che hanno all’epoca trovato capienza nel risultato di amministrazione vincolando le citate somme all’esito del rischio di soccombenza.

Validazione della progettazione

I rappresentanti del ministero hanno evidenziato una criticità in merito alla registrazione contabile delle spese per gli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori  pubblici e nell’elenco annuale, dal momento in cui al paragrafo 5.3.14 del principio applicato della contabilità finanziaria è previsto che “A seguito della validazione del livello di progettazione minima previsto dall’articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016, gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e le relative spese sono stanziate nel Titolo II del bilancio di previsione”. Tale validazione, in coerenza con le disposizioni sul codice dei contratti di cui all’art.26, comma 8, del d.lgs.50/2016, non può che riferirsi all’ultimo livello di progettazione posto a base della gara riguardante l’opera, e non al passaggio da ciascun livello di progettazione all’altro. Infatti, in mancanza di correzione del principio contabile vi sarebbero oneri sproporzionati in capo alle stazioni  appaltanti. Non solo la Commissione ha condiviso le criticità evidenziate dai tecnici ministeriali, ma una differente interpretazione avrebbe anche conseguenze al punto 5.4.9 che riguarda “La conservazione del fondo  pluriennale  vincolato  per  le  spese  non  ancora  impegnate”, che prevede la conservazione contabile della copertura con FPV,  nell’esercizio in cui è stato validato il progetto, in attesa che sia posto  a  base  della gara concernente il  livello di progettazione successivo o l’esecuzione dell’intervento. In questo caso la Commissione approva le seguenti modifiche ai principi contabili:

  • 3.14 La registrazione  contabile  delle  spese  per  gli  interventi  inseriti  nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale A seguito dell’approvazione validazione del livello di progettazione minima previsto dall’articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016, gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici.
  • 4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate-nell’esercizio in cui è stato verificato il progetto destinato ad essere posto  a base della gara concernente il livello di progettazione successivo o l’esecuzione dell’intervento;
  • Esempio n. 3/a dell’Appendice tecnica Sostituire le  parole “validazione  di  cui  all’articolo  26”  con  le  seguenti  “approvazione  di  cui all’articolo 21”.

Schema di decreto aggiornamento allegati al d.lgs. 118 del 2011

Dopo aver condiviso gli aggiornamenti nella riunione del 19 giugno 2019, la Commissione pone particolare attenzione ai tempi di entrata in vigore delle proposte di aggiornamento, proponendo quanto segue:

  • gli aggiornamenti  riguardanti  lo  schema  del  bilancio  di  previsione  si  applicano  con riferimento al bilancio di previsione 2020-2022, salvo l’inserimento dei prospetti a/1), a/2 e a/3 previsto a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023;
  • gli aggiornamenti  riguardanti  lo  schema  di  rendiconto  si  applicano  con  riferimento  al rendiconto  dell’esercizio    Con  riferimento  ai  nuovi  riquadri  del  quadro  generale riassuntivo  e  dei  prospetti  degli  equilibri,  la  Commissione  considera  la  possibilità  di prevedere  una  sperimentazione,  al  fine  di  individuare  eventuali  difficoltà  applicative  da parte degli enti, nonché la possibilità di ulteriori semplificazioni dei prospetti. A seguito di un  animato  dibattito,  considerato  che    la  richiesta  dei  rappresentanti  degli  enti  di  non attribuire   effetti   giuridici   ai   prospetti   sperimentali   comporta   la   necessità   di   chiedere l’elaborazione  parallela  sia  dei  nuovi  prospetti  sia  di  quelli  previsti  a  legislazione  vigente, per  evitare  un  ulteriore  aggravio  alla  gestione  degli  enti  la  Commissione  rinuncia  alla possibilità  di  avviare  una  sperimentazione  e  ritiene  preferibile  attribuire,  per  l’esercizio 2019,    natura  conoscitiva  ai  saldi  riguardanti  “l’equilibrio  di  bilancio”  e  “l’equilibrio complessivo”, fermo restando l’obiettivo di individuare eventuali difficoltà applicative da parte degli enti, nonché la possibilità di ulteriori semplificazioni dei prospetti.

In attesa della sua pubblicazione definitiva, lo schema è stato inviato a tutti i componenti al fine di verificare e/o integrare la versione definitiva.

Scarica il testo del decreto condiviso definitivamente dalla Commissione Arconet

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