Dopo diverse riunioni è stato finalmente definito ed approvato dalla Commissione ARCONET alla data del 19 giugno 2019 lo “Schema di decreto aggiornamento allegati al d.lgs. 118 del 2011”, tenuto conto anche del suggerimento delle modifiche proposte dall’ANCI e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Accantonamenti per contenzioso
A seguito della proposta dell’ANCI la Commissione ha approvato la seguente modifica al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, integrando il paragrafo 5.2, lettera h con la seguente frase:
“È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d’anno, qualora nel corso dell’esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) consentendo la riduzione dell’accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza”.
Viene data, quindi, la possibilità in sede di variazione degli stanziamenti di bilancio di aggiornare gli importi accantonati al contenzioso sulla base dei risultati ottenuti sul contenzioso dell’esercizio precedente che hanno all’epoca trovato capienza nel risultato di amministrazione vincolando le citate somme all’esito del rischio di soccombenza.
Validazione della progettazione
I rappresentanti del ministero hanno evidenziato una criticità in merito alla registrazione contabile delle spese per gli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale, dal momento in cui al paragrafo 5.3.14 del principio applicato della contabilità finanziaria è previsto che “A seguito della validazione del livello di progettazione minima previsto dall’articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016, gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e le relative spese sono stanziate nel Titolo II del bilancio di previsione”. Tale validazione, in coerenza con le disposizioni sul codice dei contratti di cui all’art.26, comma 8, del d.lgs.50/2016, non può che riferirsi all’ultimo livello di progettazione posto a base della gara riguardante l’opera, e non al passaggio da ciascun livello di progettazione all’altro. Infatti, in mancanza di correzione del principio contabile vi sarebbero oneri sproporzionati in capo alle stazioni appaltanti. Non solo la Commissione ha condiviso le criticità evidenziate dai tecnici ministeriali, ma una differente interpretazione avrebbe anche conseguenze al punto 5.4.9 che riguarda “La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate”, che prevede la conservazione contabile della copertura con FPV, nell’esercizio in cui è stato validato il progetto, in attesa che sia posto a base della gara concernente il livello di progettazione successivo o l’esecuzione dell’intervento. In questo caso la Commissione approva le seguenti modifiche ai principi contabili:
- 3.14 La registrazione contabile delle spese per gli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale A seguito dell’approvazione validazione del livello di progettazione minima previsto dall’articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016, gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici.
- 4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate-nell’esercizio in cui è stato verificato il progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente il livello di progettazione successivo o l’esecuzione dell’intervento;
- Esempio n. 3/a dell’Appendice tecnica Sostituire le parole “validazione di cui all’articolo 26” con le seguenti “approvazione di cui all’articolo 21”.
Schema di decreto aggiornamento allegati al d.lgs. 118 del 2011
Dopo aver condiviso gli aggiornamenti nella riunione del 19 giugno 2019, la Commissione pone particolare attenzione ai tempi di entrata in vigore delle proposte di aggiornamento, proponendo quanto segue:
- gli aggiornamenti riguardanti lo schema del bilancio di previsione si applicano con riferimento al bilancio di previsione 2020-2022, salvo l’inserimento dei prospetti a/1), a/2 e a/3 previsto a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023;
- gli aggiornamenti riguardanti lo schema di rendiconto si applicano con riferimento al rendiconto dell’esercizio Con riferimento ai nuovi riquadri del quadro generale riassuntivo e dei prospetti degli equilibri, la Commissione considera la possibilità di prevedere una sperimentazione, al fine di individuare eventuali difficoltà applicative da parte degli enti, nonché la possibilità di ulteriori semplificazioni dei prospetti. A seguito di un animato dibattito, considerato che la richiesta dei rappresentanti degli enti di non attribuire effetti giuridici ai prospetti sperimentali comporta la necessità di chiedere l’elaborazione parallela sia dei nuovi prospetti sia di quelli previsti a legislazione vigente, per evitare un ulteriore aggravio alla gestione degli enti la Commissione rinuncia alla possibilità di avviare una sperimentazione e ritiene preferibile attribuire, per l’esercizio 2019, natura conoscitiva ai saldi riguardanti “l’equilibrio di bilancio” e “l’equilibrio complessivo”, fermo restando l’obiettivo di individuare eventuali difficoltà applicative da parte degli enti, nonché la possibilità di ulteriori semplificazioni dei prospetti.
In attesa della sua pubblicazione definitiva, lo schema è stato inviato a tutti i componenti al fine di verificare e/o integrare la versione definitiva.
Scarica il testo del decreto condiviso definitivamente dalla Commissione Arconet
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