Il legislatore, per porre rimedio alla sentenza di illegittimità costituzionale del travaso del FAL nel FCDE, ha previsto una speciale procedura di contabilizzazione, inserita all’art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, cercando di neutralizzare gli effetti sui bilanci degli enti locali. La soluzione è stata giudicata, con sentenza n.80/2021, in violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Costituzione.
La disposizione legislativa
L’art.39-ter del decreto “Milleproroghe” (d.l. 162/2019 e legge di conversione n.8/2020) ha previsto quanto segue:
Comma 1: Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.
Comma 2: L’eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, per un importo non superiore all’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall’anno 2020, per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio.
Comma 3: Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità: a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell’entrata dell’esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 – programma 03 della spesa dell’esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio; b) dall’esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell’entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell’esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio.
Comma 4: La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
Su questa normativa la Corte dei conti della Puglia (ordinanza n.103/2020) ha sollevato la questioni di legittimità costituzionale.
La finalità della norma
La normativa, intesa dal legislatore quale ottemperanza alla decisione dell’illegittimità costituzionale di cui all’art. 2, comma 6, del d.l. n. 78/2015 (possibilità di far confluire il FAL nel FCDE), ha distinto due enti. I primi che utilizzando tale normativa hanno potuto migliorare il loro deficit, i secondi che non si sono avvalsi di questa possibilità. I primi, al fine di non appesantire i bilanci prospettici con il recupero del deficit non emerso e speso negli anni precedenti, avrebbero dovuto inserire la quota annuale del deficit emergente dalla ricostituzione del FAL nei bilanci annuali. I secondi avrebbero potuto neutralizzare l’operazione, non avendo accumulato deficit spesi negli anni precedenti, senza accantonamenti ulteriori avendo a disposizione la contabilizzazione in entrata della quota capitale da ripianare e in uscita la quota complessiva di cui una parte di competenza dell’esercizio. In altri termini l’entrata si pareggiava con la spesa complessiva di cui impegnata solo la quota dell’anno e non impegnata la quota residua che sarebbe finita in avanzo con sterilizzazione dello stesso ammontare tra le poste rettificative confluite nell’accantonamento del FAL.
La decisione della Consulta
La distinzione operata dal legislatore non è stata giudicata conforme alla Costituzione. Infatti, la normativa prevede di ripagare un debito (gli oneri di restituzione della quota annuale) con lo stesso debito (l’anticipazione di liquidità). In tal modo, il FAL diminuisce gradualmente, senza che sia realizzata la finalità di legge, e, al contempo, viene incrementata la capacità di spesa dell’ente, senza un’effettiva copertura giuridica delle poste passive. Ciò pregiudica ulteriormente l’equilibrio strutturale dell’ente locale, in quanto alla situazione deficitaria già maturata si aggiunge quella derivante dall’impiego indebito dell’anticipazione. In altri termini, l’impiego dello stesso FAL per il rimborso della quota annuale del maggior disavanzo, esonerando l’ente dal rinvenimento in bilancio di effettivi mezzi di copertura, produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione, con evidente possibilità di liberare ulteriori spazi di spesa che potrebbero essere indebitamente destinati all’ampliamento di quella corrente. Tale meccanismo, in quanto incidente in modo irregolare sul risultato di amministrazione, che rappresenta la base di partenza per la quantificazione del deficit e del livello di indebitamento, nonché per la definizione dell’equilibrio di bilancio, comporta la violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost.
Conclusioni
L’illegittimità costituzionale della normativa comporta l’originaria previsione della contabilizzazione a suo tempo suggerita dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n.33/2015 e n.28/2017) che ha ritenuto che gli oneri relativi al rimborso della quota capitale dell’anticipazione non potranno trovare copertura nell’anticipazione di liquidità iscritta in entrata, ma dovranno essere finanziati con risorse da individuare ex novo, ovvero disponibili per effetto della riduzione strutturale della spesa.
In attesa di specifici suggerimenti da parte del legislatore, le disposizioni previste nel decreto mille proroghe e nell’undicesimo correttivo dei principi contabili, non potranno essere utilizzati.
Leggi la sentenza della Corte Costituzionale n.80/2021
Prontuario per la vigilanza edilizia
Il Prontuario si caratterizza come strumento agile e pratico, ricco di schede e tabelle riassuntive, con innumerevoli indicazioni procedurali e puntuali richiami alla normativa vigente e alla più recente e significativa giurisprudenza.Questa nona edizione è stata interamente riveduta e aggiornata in tutti i suoi riferimenti normativi e giurisprudenziali, da ultimo con riguardo alle novità introdotte dal cosiddetto Decreto Semplificazioni, ossia il decreto-legge 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha apportato importanti novità, tra cui quelle in materia di ristrutturazioni, manutenzione straordinaria ed attività edilizia libera.Il testo offre, pertanto, un quadro completo e aggiornato degli interventi edilizi e dei relativi titoli abilitativi, oltre a tutte le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di controllo, di accertamento e di polizia giudiziaria.Stefano MainiAvvocato, addetto presso l’Avvocatura civica del Comune di Modena e docente per diversi organismi di formazione.
Stefano Maini | 2020 Maggioli Editore
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento