Nuova finestra per le anticipazioni di liquidità dal Decreto Agosto

Il decreto legge n.104/2020 ha aperto un nuovo termine per gli enti locali per accedere alle anticipazioni di liquidità. In particolare è previsto che gli enti locali possono chiedere, con deliberazione della giunta, le anticipazioni di liquidità. Potranno accedere a tale richiesta solo gli enti locali che non abbiano già ottenuto la concessione della predetta anticipazione di liquidità entro il 24 luglio 2020.

8 Settembre 2020
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L’Art.55 del decreto legge n.104/2020 ha aperto un nuovo termine per gli enti locali per accedere alle anticipazioni di liquidità. In particolare è previsto che, nel periodo intercorrente tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020, gli enti locali possono chiedere, con deliberazione della giunta, le anticipazioni di liquidità, periodo nuovo in quanto chiuso quello previsto dal d.l. 34/2020. Infatti, possono accedere a tale richiesta solo gli enti locali che non abbiano già ottenuto la concessione della predetta anticipazione di liquidità entro il 24 luglio 2020.

La procedura

Il comma 1 del citato art.55 ha individuato nella Giunta comunale l’organo dell’ente territoriale competente a formulare tale richiesta. La norma sembra, tuttavia, non tenere conto che nelle province e nelle città metropolitane non sono più previste le giunte, secondo quanto previsto dalla legge n.56 del 2014, sul punto si attendono possibili modifiche o integrazioni in fase di conversione in legge. Le anticipazioni possono essere chieste nel periodo compreso tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020. Il successivo comma 2 prevede che a fronte delle richieste presentate, le risorse saranno rese disponibili entro il 23 ottobre 2020. In merito alla destinazione della liquidità ricevuta, la norma chiarisce come gli enti locali potranno utilizzarle per il pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Inoltre, le citate anticipazioni di liquidità possono essere utilizzate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell’articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali. Su quest’ultimo punto, andrà verificato se tale utilizzazione garantisca i medesimi effetti sui saldi di finanza pubblica e non sia suscettibile di poter liberare in bilancio nuove risorse da utilizzare per nuove finalizzazioni di spesa, con effetti differenti anche in termini di indebitamento netto, aprendo ulteriori dubbi di legittimità costituzionale dell’operazione.

La disposizione in commento ripropone i contenuti del comma 9 dell’art.116 del D.L. n.34 del 2020, salvo che in questo caso tale facoltà è consentita a condizione che le anticipazioni ex art.4 del D.Lgs. 231/2002 risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, e non del 15 giugno 2020.

Al fine di rendere operativa l’erogazione, il successivo comma 3 ad un apposito addendum alla Convenzione fra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) del 28 maggio scorso,  da sottoscrivere entro il 14 settembre. La convenzione:

  • Contiene i criteri e modalità per l’accesso da parte degli enti territoriali alle risorse delle Sezioni, che avviene mediante sottoscrizione di un contratto tipo (approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro);
  • reca i criteri e le modalità di gestione delle due Sezioni da parte di CDP;
  • prevede che la CDP possa effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di erogazione della liquidità su due conti correnti presso la Tesoreria centrale su cui il Ministero ha trasferito le disponibilità delle richiamate Sezioni;
  • è pubblicata sui siti internet delle parti contraenti (Ministero dell’economia e CDP).

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