Parte 1 – La Residenza Fiscale delle Persone Fisiche
Con la circolare n. 20 del 4 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla riforma della residenza fiscale per persone fisiche e società, come stabilito dal Dlgs n. 209/2023. Tra le principali novità per le persone fisiche, il Decreto conferma i criteri di collegamento stabiliti dal TUIR per considerare un individuo residente in Italia. Oltre ai criteri già esistenti, è stato introdotto un nuovo parametro: la “presenza fisica” sul territorio italiano, requisito oggettivo che può integrare la residenza fiscale anche per chi, come i lavoratori in smart working, soggiorna in Italia per la maggior parte dell’anno.
Parte 2 – La Residenza delle Società e degli Enti
La seconda parte della circolare riguarda le modifiche per le società ed enti, che vedono l’introduzione di due criteri specifici: la “sede di direzione effettiva” e la “sede di gestione ordinaria”, entrambi pensati per ancorare la residenza fiscale italiana a fattori concreti, superando ambiguità interpretative del passato. La circolare definisce la sede di direzione come il luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche, mentre la sede di gestione ordinaria è dove si svolge l’attività quotidiana. La residenza fiscale italiana di una società può dunque configurarsi anche se uno solo di questi criteri viene soddisfatto.
Parte 3 – Implicazioni e Decorrenza della Nuova Disciplina
Le modifiche, in vigore dal 2024, mirano a rendere la normativa fiscale italiana più allineata agli standard internazionali, aumentando la certezza giuridica nei confronti del contribuente. Anche i trust e gli enti simili sono soggetti a nuove disposizioni: per questi, infatti, la residenza fiscale in Italia è presunta solo se esistono legami forti con il territorio, e tale presunzione non è più assoluta. Come per le persone fisiche, eventuali conflitti di residenza con altri Stati saranno risolti con le tie breaker rules delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
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