Le progressioni verticali disposte dall’ente a valere sulle risorse finalizzate alla stabilizzazione del personale precario, violano le disposizioni di legge con conseguente nullità dei passaggi di carriera effettuati medio tempore. Sono queste le conclusioni della Cassazione contenute nella ordinanza n.1117 del 20 gennaio 2020.
Il fatto controverso
Alcuni dipendenti assunti a tempo determinato in un ente locale nelle categorie iniziali A e B con successiva deliberazione dell’organo esecutivo venivano inquadrati nelle categorie superiori a quelle di originario inquadramento. Successivamente, sempre con deliberazione di Giunta Comunale, l’ente procedeva in autotutela ad annullare l’atto deliberativo e al contempo disponeva in via unilaterale la risoluzione dei nuovi contratti, assegnando ai dipendenti mansioni riconducibili alle aree A e B iniziali con conseguente riduzione del trattamento retributivo. Avverso la decisione dell’ente i dipendenti hanno proposto ricorso al giudice del lavoro che, in primo grado ha accolto la loro domanda sul mantenimento della categoria superiore e sul pagamento delle differenze retributive. La Corte di appello, alla quale di è rivolta l’ente, in riforma della sentenza del Tribunale di primo grado, pur rilevando che il datore di lavoro pubblico non esercita un potere autoritativo e, di conseguenza, non può agire in autotutela tuttavia, al pari di ogni privato, può far valere la nullità dell’atto e rifiutare l’adempimento dell’obbligazione sul rilievo dell’assenza di un valido vincolo contrattuale. Le assunzioni, infatti, sono state considerate affette da nullità in conseguenza alla violazione dell’art. 191 d.gs. n. 267/2000 in quanto, la delibera di Giunta Comunale aveva autorizzato il cambiamento della categoria dei dipendenti utilizzando fondi che, nel bilancio comunale, avevano una diversa destinazione, in quanto stanziati per far fronte alle spese delle stabilizzazioni e non per riconoscere incrementi retributivi.
Secondo i dipendenti, che hanno proposto ricorso in Cassazione, ha errato il giudice di appello per non aver tenuto conto che le somme impegnate, con la delibera annullata, non provenivano dal finanziamento regionale e non avevano una destinazione vincolata, perché si trattava di un “risparmio” realizzato sulle stabilizzazioni che, in quanto relativo a fondi propri del Comune, poteva essere utilizzato per qualsiasi altra finalità.
La conferma della Cassazione
Il giudice di legittimità ha dichiarato il ricorso proposto dai ricorrenti inammissibile avendo la Corte territoriale statuito che fondi utilizzati provenissero dal risparmio realizzato sul costo delle stabilizzazioni, e l’ha ritenuto privo di rilievo in quanto si trattava pur sempre dì somme a destinazione vincolata. In altri termini, il ricorso presentato non confuta la tesi dei giudici di appello e non censura affatto la pronuncia per aver Corte territoriale violato norme di legge, ossia i ricorrenti non deducono per quale motivo i giudici di secondo grado avrebbero errato nell’aver considerato come violazione di legge l’aver l’ente disatteso il vincolo di destinazione delle somme che avrebbero dovuto essere impiegate per la stabilizzazione del personale, non potendo l’ente utilizzare tali somme per il pagamento di un diverso inquadramento dei dipendenti, essendo l’impegno di spesa correlato al solo costo delle stabilizzazioni.
L’inammissibilità del ricorso comporta la soccombenza dei ricorrenti con addebito anche delle spese di lite.
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