La vicenda
La Giunta Comunale aveva conferito l’incarico al professionista per la redazione della progettazione di un opera pubblica, che avrebbe dovuto avere successiva copertura finanziaria in caso di esito positivo del finanziamento richiesto. La deliberazione dell’organo esecutivo non conteneva, pertanto, alcuna imputazione dell’impegno di spesa, né successivamente il finanziamento veniva ricevuto, con relativa impossibilità dell’imputazione di spesa non iscritta in bilancio ma sospesa ad avvenuto avvera mento del finanziamento. Trattandosi di un debito fuori bilancio non riconosciuto, il Tribunale di prime cure rigettava la pretesa del professionista, per mancanza della legittimazione passiva, essendo l’obbligazione sorta con il funzionario o amministratore che tale prestazione aveva permesso fosse portata a termine. La Corte di Appello confermava la sentenza ma escludendo che nel caso di specie vi fosse mancanza di legittimazione passiva del Comune, quanto piuttosto che si era in presenza di un contratto nullo. Inoltre, si era in presenza di un mancato finanziamento dell’opera pubblica e, quindi, veniva meno il verificarsi del presupposto del pagamento dei compensi.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre il professionista in Cassazione evidenziando come il Comune aveva richiesto la mancata legittimazione passiva e non la nullità della delibera di Giunta Comunale, inoltre, deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia consistente nella presenza nel contratto d’opera professionale di una clausola di c.d ” copertura finanziaria”.
Le conclusioni della Suprema Corte
Secondo i giudici di legittimità la mancata richiesta della nullità dell’atto di conferimento, nulla toglie alle argomentazioni difensive del Comune il quale sin dall’inizio della contestazione ha contestato il mancato impegno di spesa, essendo la nullità una conseguenza dell’invalidità dell’atto deliberativo.
Avuto riguardo alla seconda cesura, evidenziano i giudici di Piazza Cavour come i giudici di appello abbiano correttamente motivato la sentenza ritenendo che l’inserimento nel contratto d’opera professionale di una clausola di c.d “copertura finanziaria” , in base alla quale l’ente pubblico territoriale subordinava il pagamento del compenso al professionista alla concessione di un finanziamento non consente di
derogare alle procedure di spesa, le quali non possono essere differite al momento dell’erogazione del finanziamento. D’altra parte la Suprema Corte ha da tempo indicato come il mancato impegno di spesa rende estraneo l’ente pubblico all’attività posta in essere dal suo funzionario o amministratore senza le modalità procedimentali previste. In base a tale norma, il divieto per i comuni di effettuare spese in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione trova applicazione anche qualora la spesa dell’ente territoriale sia interamente finanziata da altro ente, dovendo anche in tal caso avere luogo la verifica della copertura della spesa nel bilancio del comune che assume l’impegno di spesa. In conclusione, la previsione della clausola c.d. di copertura finanziaria non consente di rinviare all’ottenimento del finanziamento l’osservanza delle modalità procedimentali, inderogabilmente dettate dalle disposizioni del TUEL, con la conseguenza che, in difetto, il rapporto obbligatorio non è riferibile all’ente, intercorrendo, ai fini della controprestazione, tra il privato e l’amministratore o funzionario che abbia assunto l’impegno nei confronti del professionista.
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