Nulla la transazione pluriennale firmata dal Sindaco su delega della Giunta

8 Novembre 2021
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In riforma della sentenza del Tribunale di primo grado, la Corte di appello di Roma (sentenza del 5 novembre 2021) ha giudicato nulla la transazione sottoscritta dal Sindaco, su delega della Giunta comunale, sul pagamento pluriennale di un debito con un ente pubblico economico. Per la Corte di appello, infatti, la transazione non avrebbe potuto produrre effetti giuridici vincolanti per l’intera Amministrazione comunale, né la presenza di una mera incompetenza relativa (per approvazione dell’atto da parte della Giunta anziché del Consiglio comunale), suscettibile di annullamento per autotutela cui il Comune non aveva fatto ricorso ex art. 21 octies L. n. 241/1990, preclude al giudice ordinario di decidere sulle condizioni di validità ed efficacia del contratto.

La vicenda

Un ente locale sottoscriveva un accordo transattivo per le spese sostenute da un Consorzio per un depuratore istallato nel territorio comunale per circa dieci anni. A fronte di un numero di anni considerevoli di utilizzazione del depuratore, l’organo esecutivo, pur in assenza di contratto scritto, dava mandato al Sindaco di sottoscrivere una transazione per il pagamento degli importi dovuti. Il Sindaco sottoscriveva un accordo transattivo con il quale l’ente locale si impegnava: a) al versamento di 80.000 euro entro sessanta giorni; b) al versamento della rimanente somma di circa 1,17 Milioni di euro, mediante pagamenti annuali per un periodo di otto anni. Mentre la prima somma veniva versata la rimanente somma non aveva copertura finanziaria e non veniva più versata, tanto che il consorzio attivava un decreto ingiuntivo per reclamare la somma dovuta.

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