Nota integrativa sulle anticipazioni di liquidità. Indicazioni operative per il responsabile finanziario

In sede di predisposizione della nota integrativa, sia nel bilancio di previsione sia in quello consuntivo, il responsabile finanziario deve indicare in che modo sia avventa la copertura della spesa sulle quote capitali riferite alle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, non potendo queste ultime essere finanziate dall’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso iscritto in entrata del bilancio di previsione.

28 Marzo 2022
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In sede di predisposizione della nota integrativa, sia nel bilancio di previsione sia in quello consuntivo, il responsabile finanziario deve indicare in che modo sia avventa la copertura della spesa sulle quote capitali riferite alle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, non potendo queste ultime essere finanziate dall’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso iscritto in entrata del bilancio di previsione. A tal fine sono state indicate due soluzioni, una dal lato delle entrate e, l’altra, in merito alla riduzione di altre spese equivalenti almeno a quelle della rata annuale di rimborso.

La disposizione legislativa

L’articolo 52, comma 1-ter, del D.L. 73/2021 prevede che:

“ A decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso”.

Un esempio di rata di ammortamento

La Commissione ARCONET nella faq n.47 del 03/12/2021 ha avuto modo di precisare che, a decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali non possano più ridurre il FAL in bilancio, applicandolo in entrata per l’importo accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente ed iscrivendolo in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio, ma riducono il FAL solo “in sede di rendiconto”, nell’allegato a) e a/1), ed applicano la quota liberata al bilancio di previsione dell’esercizio successivo. Pertanto, a) nell’allegato a) – “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” – è iscritto il FAL per un importo pari a quello dell’esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio e, tra “gli altri accantonamenti” è accantonata la quota liberata come “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”; b) nell’allegato a/1 – “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione”, nella colonna d) “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto”, sono registrati sia la riduzione del FAL nell’apposita voce, sia l’accantonamento della quota liberata tra gli “altri accantonamenti”.

E’ stato, altresì, precisato che sia nella nota integrativa sia nella relazione sulla gestione gli enti devono dare dimostrazione delle risorse, correnti o dell’avanzo libero, utilizzate per il rimborso delle rate di ammortamento del fondo anticipazione di liquidità considerato che non possono essere utilizzate le risorse della quota liberata del fondo anticipazione di liquidità.

Va, inoltre, precisato che nell’anno 2021, in sede di approvazione del bilancio di previsione, gli enti hanno dovuto accantonare per la prima volta la quota capitale relativa alla rata di ammortamento da rimborsare, costituendo per il successivo rendiconto (anno 2021) l’accantonamento. A partire dall’anno 2022, essendo la quota rimborsata iscritta in entrata nel bilancio 2022, la nota integrativa dovrà indicare come avviene la copertura della spesa del rimborso nell’anno 2022 della quota di capitale, senza poter utilizzare l’applicazione della relativa iscrizione in bilancio. Si ricorda, in ogni caso, come per gli altri due anni del bilancio di previsione (2023-2024) non essendoci la copertura dell’entrata, ottenuta solo a seguito di applicazione nel conto consuntivo, le quote capitali del rimborso delle rate di mutuo non potranno che avvenire con i risultati di competenza. Secondo la Conferenza Stato città del 27/07/2021, per l’anno 2021, infatti, la quota del FAL avrebbe dovuto essere accantonata nel bilancio di previsione 2021, per poter essere applicata nel rendiconto 2021 e, successivamente, liberata nel bilancio di previsione 2022. Precisando che tale entrata non potrà essere destinata al rimborso della quota del FAL dell’esercizio 2022, ma concorrerà all’equilibrio di parte corrente.

Dopo aver correttamente eseguito le sopra indicate operazioni, si suppongano i seguenti dati riferiti alle rate di ammortamento dell’anticipazione di liquidità iscritte al capitolo di bilancio Titolo 4, macroaggregato 3 Cap. 1410.00.002 pari a: € 10 per l’anno 2022; € 11 per l’anno 2023; € 12 per l’anno 2024. Nel primo anno del bilancio di previsione 2022, in entrata saranno iscritti euro 10 euro per il pagamento della rata di mutuo, assicurando il complessivo equilibrio di parte corrente, mentre per gli anni 2023 e 2024 l’iscrizione di 11 e 12 dovranno essere finanziati con una riduzione delle spese correnti o aumento delle entrate correnti, non essendo prevista una correlata entrata a pareggio che non potrà che liberarsi solo nel conto consuntivo di riferimento.

Dimostrazione della copertura finanziaria

L’ente locale al fine di dare evidenza, nella nota integrativa del bilancio di previsione e, riprendendo successivamente, anche i risultati del conto consuntivo, dovrà indicare la copertura della spesa con entrate correnti dell’ente o con l’applicazione dell’avanzo libero ulteriore a quello generato con la quota del rimborso del FAL. Essendo la quota di entrata generata libera nella destinazione di parte corrente, nella nota integrativa l’ente dovrà individuare la spesa corrente che è finanziata da tale entrata con la sola esclusione del rimborso del FAL. D’altra parte in caso di mancata dimostrazione ad una diversa utilizzazione, l’ente non potrebbe procedere a consolidare le spese dei due anni successivi per mancato equilibrio.

La tabella che segue mostra la copertura tra entrate correnti e spese correnti, tenuto conto di quanto sopra evidenziato in merito alla mancata entrata del FAL per gli esercizi finanziari successivi al bilancio di previsione del 2022. Il caso riguarda la dimostrazione delle maggiori entrate:

2022 2023 2024
Altre entrate correnti 800 811 812
Entrata FAL 10
Totale 810 811 812
Copertura spese correnti 800 800 800
Pagamento FAL 10 11 12
Totale spese correnti 810 811 812

Al fine di giustificare il pareggio voluto dalla normativa, le entrate dovrebbero aumentare negli esercizi successivi almeno dell’importo pari al pagamento delle rate di ammortamento.

Altra possibilità è di dare dimostrazione della riduzione delle spese nel caso in cui le entrate non dovessero aumentare, secondo la tabella seguente:

2022 2023 2024
Altre entrate correnti 800 800 800
Entrata FAL 10
Totale 810 800 800
Copertura spese correnti 800 789 788
Pagamento FAL 10 11 12
Totale spese correnti 810 800 800

Come si vede in entrambe le ipotesi è stato dimostrato, fermo rimanendo la verifica a consuntivo, come la copertura sia avvenuta in ambito del bilancio triennale dimostrando di non averla ottenuta destinando l’entrata del FAL, garantendo in tal modo un equilibrio prospettico pluriennale.

In altri termini, la nota integrativa dovrà dare dimostrazione come rispetto agli anni 2023 e 2024 s’intende utilizzare la quota liberata nel conto consuntivo precedente.

Resta un’ultima possibilità per gli enti che hanno a disposizione un avanzo libero, eccedente il rimborso della quota capitale del FAL, da poter destinare alla copertura della quota capitale. In questo caso andrà indicata la quota che s’intende vincolare a tale utilizzazione.

 

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